Cassazione Civile, Ordinanza n. 09116/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme trattenute a titolo di IRPEF, negli anni 2009-2012, sulla pensione complementare erogata da un fondo integrativo istituito per i dipendenti dell'ente di provenienza della ricorrente. La contribuente sosteneva che dovesse applicarsi l'aliquota agevolata del 9% prevista dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, in quanto ex dipendente pubblico iscritto da oltre trentacinque anni al fondo e collocata in quiescenza dal 1 ottobre 2009. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la mancata emanazione del decreto legislativo attuativo per il settore pubblico avrebbe comportato l'automatica estensione del regime agevolato. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 e omesso esame, lamentando che la sentenza d'appello non avesse affrontato la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria, già sollevata nei gradi di merito. In memoria, la contribuente ha anche riproposto ulteriori questioni costituzionali, ivi compresa quella relativa all'art. 1, comma 156, L. n. 205/2017.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondati entrambi i motivi, osservando che per i cd. "vecchi iscritti" ai cd. "vecchi fondi" il nuovo regime di tassazione agevolata introdotto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 non si applica ratione temporis, restando ferma la disciplina transitoria dell'art. 23, comma 7, dello stesso decreto. Ha inoltre rilevato che la censura di omessa pronuncia sulla questione di costituzionalità era infondata, poiché la CTR aveva implicitamente escluso l'illegittimità della disciplina, e ha richiamato la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha già negato l'estensione automatica del regime agevolato ai dipendenti pubblici iscritti a fondi integrativi anteriori. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
aliquota agevolata del nove per cento
il regime agevolato è previsto per le prestazioni pensionistiche complementari, ma non si applica ai "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi" per effetto della disciplina transitoria
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
per i dipendenti pubblici continua ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria fino all'emanazione del decreto delegato previsto dalla norma
art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005
per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e iscritti a forme complementari istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992, ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 resta applicabile il regime tributario vigente a tale data
art. 1, comma 2, lett. p), L. n. 243/2004
la mancata emanazione del decreto legislativo attuativo non determina, di per sé, l'applicazione diretta del regime agevolato del settore privato al pubblico impiego
art. 1, comma 156, L. n. 205/2017
la questione di legittimità costituzionale sollevata in memoria è stata ritenuta priva di attinenza rispetto ai motivi di ricorso e quindi irrilevante
In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti
non consente la partecipazione dei difensori in camera di consiglio; la trattazione in pubblica udienza resta rimessa alla discrezionalità del collegio solo nei casi in cui non vi sia un principio consolidato da applicare
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
i motivi erano formulati come violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha osservato che, quanto alla questione di costituzionalità, il vizio correttamente evocabile sarebbe stato quello di cui al n. 4 per omessa pronuncia/procedendo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosce i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i c.d. "vecchi iscritti" ai c.d. "vecchi fondi" pensionistici integrativi, il regime fiscale agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non si applica automaticamente, quando la disciplina transitoria conserva il precedente trattamento tributario per i montanti maturati entro i limiti temporali previsti.
- La mancata emanazione di un decreto legislativo attuativo previsto dalla legge delega non comporta, di per sé, l'estensione in via diretta al settore pubblico di un regime fiscale favorevole previsto per il settore privato.
- La censura di omessa pronuncia su una questione di legittimità costituzionale è infondata quando il giudice di merito, confermando la legittimità dell'operato amministrativo, abbia implicitamente escluso i dubbi di costituzionalità prospettati.
- Quando la questione è già stata risolta da un orientamento consolidato, la Corte può decidere in camera di consiglio senza rimessione alla pubblica udienza, non essendo necessaria una trattazione nomofilattica ulteriore.
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