Cassazione Civile, Ordinanza n. 31061/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto tacito dell’amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso IRPEF relativa all’anno 2000, proposta da un dirigente Enel cessato dal rapporto di lavoro, in relazione alle ritenute operate sulle somme corrisposte dal fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA, poi convertito in Fondenel) in occasione della cessazione del rapporto. Il contribuente sosteneva che su una parte della prestazione dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista per il rendimento di polizza e non la tassazione più gravosa applicata dalla società in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Dopo un primo accoglimento in CTP e il rigetto dell’appello dell’ufficio in CTR, la Corte di cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva già fissato il principio secondo cui il trattamento tributario dipende dalla distinzione tra capitale e rendimento. Riassunto il giudizio, la CTR aveva riconosciuto un rimborso parziale di euro 63.865,77. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, da un lato la motivazione apparente della sentenza di rinvio ex art. 360, n. 4 c.p.c., dall’altro la violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, 384 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito non si fosse uniformato al dictum rescindente e avesse erroneamente qualificato come rendimento somme che, trattandosi di prestazione interamente erogata dal fondo interno PIA e non di investimenti sul mercato, non potevano beneficiare della ritenuta del 12,50%.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei precedenti gradi di giudizio, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare motivazione apparente e error in procedendo.
La Corte richiama la regola processuale per decidere la causa sulla questione ritenuta assorbente.
È invocato nel motivo per contestare il mancato rispetto del principio di diritto fissato in sede rescindente.
È richiamato per censurare l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e sulla dimostrazione del rendimento.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale del processo tributario.
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
È menzionato dal contribuente a fondamento del diverso trattamento fiscale invocato.
art. 16, comma 1, lett. a), TUIR
È richiamato come base della tassazione separata delle somme diverse dal rendimento.
È richiamato insieme all’art. 16 TUIR per il regime di tassazione separata.
art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482
È la norma che prevede la ritenuta del 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
È citato dal contribuente nel quadro normativo invocato per il trattamento fiscale più favorevole.
Massime di principio
- Nei fondi previdenziali integrativi aziendali, ai fini fiscali, occorre distinguere tra la sorte capitale riferibile alla cessazione del rapporto di lavoro e il rendimento effettivo della gestione del capitale: solo quest’ultimo può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
- Il "rendimento" rilevante non coincide con qualsiasi differenza contabile tra capitale lordo erogato e somme accantonate, ma richiede la prova di un effettivo investimento del capitale sul mercato e della conseguente remunerazione netta della gestione.
- Se il fondo è strutturato come fondo interno con accantonamenti a bilancio e senza effettiva attività di investimento sul mercato, non è configurabile un rendimento assoggettabile alla ritenuta agevolata.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione; la mancata applicazione del dictum rescindente integra errore censurabile in cassazione.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario, una volta cassata la decisione di merito erronea.
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