Cassazione Civile, Ordinanza n. 06692/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES 2008 contestando che la plusvalenza realizzata dalla società contribuente con la cessione di una partecipazione in altra società potesse beneficiare del regime di esenzione parziale PEX. Secondo l'Ufficio, la società partecipata non svolgeva ancora attività commerciale nel triennio richiesto dalla legge, trovandosi ancora in fase di start up: ciò emergeva, a dire dell'Agenzia, dalla documentazione di bilancio e dalla nota integrativa. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente la previsione dell'oggetto sociale e valorizzando l'avvenuta acquisizione di un terreno edificabile e l'avvio della progettazione. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2, 55 e 87, comma 1, TUIR, sostenendo che il requisito della commercialità, necessario per la PEX, non può desumersi dal solo oggetto sociale ma va verificato in concreto, e che non era sufficiente una mera fase preparatoria o progettuale non ancora sfociata in un'effettiva attività d'impresa per tre anni ininterrotti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, ai fini del regime PEX, la commercialità della società partecipata deve essere accertata in senso sostanziale, in base all'attività effettivamente esercitata o almeno potenzialmente idonea a entrare nel mercato in tempi ragionevoli, e non già sulla sola base dell'oggetto sociale. Ha inoltre ribadito che la fase di start up, se rimane mera attività preparatoria e non è seguita dall'avvio dell'impresa, non integra il requisito della commercialità richiesto dall'art. 87 TUIR. Poiché la CTR aveva dato rilievo decisivo all'oggetto sociale e a una progettazione non completata, senza considerare adeguatamente gli elementi documentali che indicavano l'assenza di effettivo inizio dell'attività imprenditoriale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 2 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dall'Agenzia nel motivo come norma violata, in combinazione con l'art. 87 TUIR, per contestare la qualificazione della commercialità della partecipata.
art. 55 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
"Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali"
definisce l'esercizio di impresa commerciale in termini sostanziali e abituali, quale base per verificare la commercialità richiesta dalla PEX.
art. 87 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
"non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate... relativamente ad azioni o quote di partecipazioni... con i seguenti requisiti"
il beneficio PEX richiede, tra l'altro, che la società partecipata eserciti un'impresa commerciale e che tale requisito sussista ininterrottamente per almeno tre anni.
art. 87, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
"i requisiti di cui al comma 1, lett. c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso"
il requisito della commercialità non è istantaneo, ma deve perdurare per il periodo minimo triennale previsto dalla legge.
richiamato dall'art. 55 TUIR come parametro delle attività d'impresa commerciale.
art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018
richiamato solo per indicare la sospensione dei termini di notifica; non incide sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione PEX, il requisito della commercialità della società partecipata va verificato in concreto e secondo un criterio sostanziale, non potendo essere desunto dal solo oggetto sociale o da elementi puramente formali.
- La fase di start up può rilevare ai fini PEX solo se costituisce una fase preparatoria effettivamente funzionale all'imminente avvio dell'attività d'impresa; se l'attività resta ferma alla mera progettazione o alla predisposizione iniziale, il requisito della commercialità non è integrato.
- Il requisito della commercialità richiesto dalla disciplina PEX deve sussistere ininterrottamente per il periodo minimo triennale stabilito dalla legge; in mancanza, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è soggetta a imposizione ordinaria.
- Nel giudizio tributario, quando l'Ufficio allega elementi documentali idonei a dimostrare che la società partecipata non ha ancora iniziato l'attività imprenditoriale, il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare il solo dato dell'oggetto sociale, ma deve confrontarsi con tali elementi in modo completo e coerente.
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