Cassazione Civile, Ordinanza n. 10373/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte del Comune, di un compenso incentivante che alcuni soggetti assumevano spettante in base all'Allegato A di un contratto d'appalto stipulato il 24 marzo 2010 con una società incaricata del recupero dell'evasione tributaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo: che il giudice di primo grado avesse considerato una versione del contratto diversa da quella pubblicata all'albo pretorio; che non fosse stata provata la redazione e approvazione del progetto incentivante né l'individuazione degli attori tra il personale coinvolto; e, soprattutto, che mancasse un accordo collettivo, ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 165/2001, idoneo a legittimare l'emolumento richiesto. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., assumendo che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado avesse impedito di esaminare documenti decisivi; con il secondo motivo, denunciavano violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione delle difformità tra il contratto prodotto e quello esibito dal Comune. La Corte ha però rilevato che il ricorso non specificava quali fatti decisivi sarebbero emersi dal fascicolo d'ufficio e, soprattutto, ha ritenuto decisiva e non censurata un'autonoma ratio della sentenza impugnata: il compenso incentivante non risultava previsto né dalla contrattazione collettiva nazionale né da quella integrativa, sicché non poteva essere riconosciuto solo sulla base di un allegato al contratto di affidamento del servizio. È stata anche superata in rito l'omessa notifica a una parte non impugnante, poiché il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico: la doglianza sulla mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non indicava con precisione quali circostanze decisive il giudice d'appello avrebbe potuto ricavarne. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva fondato il rigetto anche su una ratio autonoma e concorrente, ossia l'assenza di base nella contrattazione collettiva nazionale e integrativa per riconoscere il compenso incentivante; tale ratio non era stata specificamente censurata. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, sia perché mirava a contestare la valutazione di prove non legali, sia perché mancava comunque la decisività della censura, posto che il compenso richiesto non era giuridicamente esigibile in assenza di previsione collettiva. Il Comune è risultato vittorioso ed i ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se la parte indica in modo specifico il fatto decisivo non esaminato e la sua effettiva decisività.
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non è condizione essenziale di validità del giudizio d'appello; la sua omissione può rilevare solo se sia specificamente dedotto un contenuto decisivo non ricavabile aliunde.
L'omessa notifica dell'impugnazione a una parte non impugnante può essere superata, nel caso concreto, in un'ottica di ragionevole durata del processo quando il ricorso sia comunque infondato o inammissibile.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una generica richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio da parte della Cassazione.
Non è consentito in cassazione contestare la valutazione delle prove non legali operata dal giudice di merito, salvo dedurre specifici errori di diritto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel contesto della censura processuale, ma non autonomamente decisivo ai fini dell'accoglimento.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva.
Il riconoscimento del trattamento economico accessorio è subordinato alla contrattazione collettiva; non può essere imposto da atti diversi come un allegato contrattuale non sorretto da accordo collettivo.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
La definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale pubblico è demandata alla contrattazione collettiva di comparto.
art. 41, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
Anche la contrattazione collettiva integrativa deve sorreggere il riconoscimento di emolumenti accessori; in mancanza, il compenso non è esigibile.
L'ordine di esibizione documentale non vale, da solo, a superare la mancanza di base normativa o contrattuale del diritto azionato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la parte non indica specificamente il fatto storico trascurato e non dimostra la sua concreta decisività.
- La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina di per sé nullità del giudizio d'appello; diventa rilevante solo se si allega puntualmente quali elementi decisivi, non desumibili altrimenti, il giudice avrebbe dovuto utilizzare.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera rivalutazione del materiale probatorio o delle prove non legali, salvo che sia dedotto un vero error in iudicando o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata censura di tale ratio rende inammissibile il ricorso, anche se le altre censure fossero astrattamente fondate.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico accessorio può essere riconosciuto solo se previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o integrativa; non è sufficiente una previsione contenuta in un atto contrattuale diverso e privo di base collettiva.
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