Cassazione Civile, Ordinanza n. 31216/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare il diritto all'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297/1982 per il T.F.R. maturato nel rapporto con una società poi fallita. Il rapporto di lavoro era proseguito, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di una società cessionaria a seguito di trasferimento di ramo d'azienda; nell'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 era stata pattuita la rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti maturati presso la cedente, incluso il T.F.R. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione negando l'intervento del Fondo. Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3-5 della direttiva 2001/23/CE, sostenendo che l'accordo in deroga alla solidarietà sarebbe valido anche quando l'accertamento dell'insolvenza intervenga successivamente, purché in un arco temporale ragionevole e funzionalmente collegato. In via subordinata chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla medesima questione interpretativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva negato il diritto all'intervento del Fondo di garanzia, perché il T.F.R. reclamato non era ancora esigibile nei confronti del cedente nel momento rilevante, essendo il rapporto proseguito presso la cessionaria, e perché l'accordo sindacale di deroga ex art. 47 l. n. 428/1990 non è opponibile all'INPS nel rapporto previdenziale. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il rapporto tra lavoratore e INPS è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e l'intervento del Fondo presuppone il collegamento tra insolvenza del datore di lavoro e credito sorto nel periodo tutelato. Ha inoltre escluso la rilevanza del rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già risolta dalla propria giurisprudenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per il consolidarsi dell'orientamento dopo il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990
L'accordo sindacale in deroga alla solidarietà nel trasferimento d'azienda incide sul rapporto di lavoro tra cedente, cessionario e lavoratore, ma non è opponibile all'INPS nel diverso rapporto previdenziale; la sua operatività non consente di estendere l'intervento del Fondo oltre i presupposti legali.
artt. 3-5 direttiva 2001/23/CE
La disciplina europea sul trasferimento d'impresa non consente di incidere sui presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia, che restano ancorati alla diversa logica della tutela contro l'insolvenza del datore di lavoro.
Regola la continuità dei rapporti di lavoro nel trasferimento d'azienda; i profili ad essa relativi riguardano il rapporto di lavoro e non il rapporto previdenziale con l'INPS.
È richiamato a fondamento del principio di relatività degli effetti del contratto: l'accordo sindacale non produce effetti nei confronti dell'INPS, soggetto estraneo.
Delimita la finalità istituzionale del Fondo di garanzia e impedisce di utilizzare le sue risorse per prestazioni non dovute secondo i presupposti legali.
Norma sul rito camerale di legittimità, richiamata nel percorso processuale della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per i presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che inserisce il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.
art. 368, comma 4, d.lgs. n. 14/2019
La novella conferma l'interpretazione adottata dalla Corte sul rapporto tra trasferimento d'azienda, T.F.R. e intervento del Fondo.
art. 47, comma 5-bis, l. n. 428/1990
È richiamato come conferma normativa: nelle ipotesi del comma 5 non si applica l'art. 2112, comma 2, c.c., il T.F.R. è immediatamente esigibile verso il cedente e il Fondo interviene, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori transitati senza soluzione di continuità.
Massime di principio
- Nel trasferimento di azienda, l'accordo sindacale che deroga alla solidarietà tra cedente e cessionario opera sul piano del rapporto di lavoro, ma non può essere opposto all'ente previdenziale chiamato a gestire il Fondo di garanzia, perché il rapporto previdenziale è autonomo e distinto.
- L'intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R. presuppone che il credito sia effettivamente dovuto nei confronti del datore di lavoro insolvente nei limiti e nei tempi previsti dalla legge; non può essere utilizzato per coprire un credito non ancora esigibile o riferibile a un soggetto che, al momento decisivo, non è più datore di lavoro.
- Le discipline del trasferimento d'azienda e della tutela dei crediti per insolvenza del datore di lavoro perseguono finalità diverse e non possono essere sovrapposte: la prima mira alla continuità dei rapporti, la seconda alla protezione dei lavoratori contro l'insolvenza.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in modo consolidato la questione interpretativa, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere respinta per irrilevanza della questione europea nel caso concreto.
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