Cassazione Civile, Ordinanza n. 23513/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino macedone ha proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dal prefetto, deducendo che l’espulsione fosse nulla o annullabile perché disposta a seguito del rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa, dichiarata inammissibile dalla questura. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione ritenendo, tra l’altro, che le censure relative al provvedimento del questore dovessero essere rivolte all’autorità amministrativa, che fosse irrilevante la pendenza dei termini di impugnazione del provvedimento questorile e che il decreto di espulsione fosse validamente tradotto in lingua albanese. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla validità ed efficacia del decreto di espulsione; 2) vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo erroneamente che la lingua ufficiale della Macedonia del Nord fosse l’albanese anziché il macedone; 3) nullità dell’ordinanza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui il giudice di pace aveva effettivamente esaminato la censura relativa al provvedimento del questore; ha dichiarato inammissibile la restante parte del primo motivo, perché la questione sulla violazione dell’art. 18 d.P.R. 445/2000 non risultava trattata nella decisione impugnata e il ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare specificamente dove fosse stata dedotta nel precedente giudizio, né aveva trascritto o allegato l’opposizione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, in materia di espulsione, la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero soddisfa il requisito dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998; essendo l’albanese lingua ufficiale della Macedonia del Nord, la traduzione era valida in mancanza di allegazioni specifiche idonee a superare la presunzione legale di conoscenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva; è stata inoltre esclusa l’applicazione del doppio contributo unificato per l’esenzione prevista dalla disciplina speciale dell’immigrazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre la nullità dell’ordinanza per violazione di norme processuali e omessa pronuncia; la Corte ha distinto tra motivo esaminato e questione nuova/inammissibile.
la censura di omessa pronuncia è stata respinta nella parte in cui il giudice di pace aveva comunque deciso sulla relativa doglianza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per censurare il presunto travisamento sulla lingua ufficiale; la Corte ha però valutato la questione come infondata alla luce della presunzione di conoscenza derivante dalla traduzione nella lingua ufficiale del Paese.
richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione del giudice di merito sulla lingua ufficiale; la Corte ha escluso il vizio dedotto.
la doglianza di motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile per genericità.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero integra il requisito legale e comporta una presunzione di conoscenza dell’atto.
la censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non specificamente localizzata negli atti del precedente grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma escluso nel caso concreto per la disciplina speciale applicabile.
art. 13-bis, comma 3, d.lgs. 286/1998
ha giustificato l’esenzione dal versamento del doppio contributo unificato nel procedimento in materia di immigrazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto e non risulti trattata nella sentenza impugnata è inammissibile per novità se il ricorrente non dimostra specificamente, con indicazione dell’atto processuale e con adeguata allegazione o trascrizione, di averla già dedotta nel giudizio di merito.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la doglianza, anche solo implicitamente o prendendo posizione sul suo contenuto essenziale.
- In materia di espulsione amministrativa dello straniero, la traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza soddisfa il requisito legale di comunicazione e integra una presunzione di conoscenza dell’atto, superabile solo mediante specifiche allegazioni idonee a dimostrare l’inidoneità concreta della traduzione a garantire la comprensione.
- La deduzione di motivazione apparente deve essere formulata in modo puntuale e specifico; la censura meramente generica è inammissibile.
- La contestazione della lingua ufficiale utilizzata per la traduzione del provvedimento non è sufficiente, da sola, a invalidare l’atto se la lingua impiegata è comunque ufficiale nello Stato di provenienza dello straniero.
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