Cassazione Civile, Ordinanza n. 16212/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di un verbale ispettivo, una Direzione territoriale del lavoro aveva emesso ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative relative a numerose violazioni della disciplina sul collocamento e sui rapporti di lavoro, contestandole in solido alla società e al suo amministratore. L'interessato proponeva opposizione sostenendo di non essere, nel periodo accertato, amministratore unico ma presidente del consiglio di amministrazione, e che la gestione operativa del personale fosse in realtà demandata a un altro soggetto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo non provata la sua responsabilità personale. La Corte d'appello, invece, su gravame del Ministero, ha ritenuto che, anche a prescindere dalla delega gestionale, il presidente del CdA fosse tenuto a un dovere di informazione e controllo sull'operato dell'amministratore delegato, e che tale obbligo fosse stato violato; ha inoltre ritenuto accertate le violazioni sostanziali e non applicabile il regime sanzionatorio attenuato invocato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: incompetenza/erronea attribuzione del rito e del giudice; novum in appello per avere la Corte valorizzato una responsabilità da omesso controllo; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla responsabilità amministrativa; violazione del giudicato interno sulla delega gestionale; motivazione apparente o contraddittoria; difetto di motivazione quanto alla censura delle violazioni; e errata applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per l'emersione del lavoro irregolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sul rito e sulla ripartizione interna degli affari tra sezioni del tribunale, perché non attinente alla giurisdizione o alla competenza e comunque priva di un concreto pregiudizio difensivo. Ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi, affermando che la responsabilità del presidente del CdA poteva essere fondata sul dovere di agire informati e di impedire fatti pregiudizievoli, non sulla mera omissione di vigilanza in senso oggettivo; che il tema era già entrato nel contraddittorio di primo grado; che non vi era violazione del giudicato perché la Corte d'appello non aveva negato la delega, ma aveva valorizzato ulteriori elementi di responsabilità; che la motivazione era effettiva e non apparente; che le violazioni accertate riguardavano fattispecie diverse da quella di regolarizzazione spontanea del lavoro sommerso contemplata dalla norma invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati esaminati i motivi di ricorso per cassazione nei diversi vizi denunciabili; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a una rivalutazione del merito o a dedurre questioni nuove.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato dal ricorrente per contestare la trasmissione del fascicolo alla sezione lavoro; la Corte ha escluso che la questione integrasse un vizio di competenza o di giudice naturale.
Invocato dal ricorrente in relazione all'opposizione a ordinanza-ingiunzione; la Corte ha escluso che la doglianza sul rito incidessero sul diritto di difesa in assenza di specifico pregiudizio.
Richiamato per il disconoscimento delle sottoscrizioni sui contratti di lavoro; la Corte non ha fondato la decisione su questo profilo, ma ha osservato che la questione non era decisiva rispetto al titolo di responsabilità accolto in appello.
"in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose"
La norma non configura una responsabilità oggettiva degli amministratori non operativi, ma un dovere di attivarsi quando siano a conoscenza, o possano esserlo con l'ordinaria diligenza richiesta dall'incarico, di fatti pregiudizievoli; si tratta di un obbligo di agire informati.
È il parametro del dovere di informazione e di controllo dell'amministratore privo di deleghe nei confronti degli amministratori esecutivi; la Corte lo ha usato per fondare la responsabilità da omissione di attivazione.
Richiamato in tema di responsabilità per illecito amministrativo; la Corte ha osservato che tale disciplina non esaurisce l'individuazione dei soggetti responsabili, potendo operare anche la disciplina societaria.
Richiamato in tema di solidarietà e imputazione della sanzione amministrativa; la Corte ha ritenuto che la responsabilità possa estendersi in base a ulteriori titoli derivanti dalla disciplina societaria.
Richiamato per il dedotto giudicato sulla delega gestionale; la Corte ha ritenuto il motivo non pertinente perché la sentenza d'appello non ha escluso la delega, ma ha fondato la responsabilità su altri elementi.
Richiamato insieme al giudicato; la Corte ha escluso la sua violazione per la stessa ragione di non pertinenza rispetto al decisum.
art. 111 Cost.
Invocato per lamentare motivazione apparente o assente; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse effettiva e comprensibile.
art. 4, lett. a), L. n. 183/2010
La sanzione attenuata per il caso di lavoratore successivamente regolarizzato si applica solo quando vi sia emersione spontanea del lavoro sommerso prima dell'accertamento; non opera nelle ipotesi di frammentazione fittizia e continuativa dei rapporti di lavoro accertata nel caso concreto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, l'amministratore privo di deleghe non risponde per una generica omissione di vigilanza in senso oggettivo, ma per la violazione del dovere di agire informato e di attivarsi quando conosca, o possa conoscere con l'ordinaria diligenza, fatti pregiudizievoli attribuibili agli amministratori esecutivi.
- In opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'Amministrazione può far valere in giudizio titoli di responsabilità anche diversi o ulteriori rispetto a quelli richiamati nel provvedimento sanzionatorio, purché restino provati gli elementi costitutivi dell'illecito e sia preservato il contraddittorio.
- La doglianza sulla violazione del rito o sulla ripartizione interna degli affari tra sezioni dello stesso ufficio giudiziario è inammissibile se non si indica un concreto pregiudizio processuale per il diritto di difesa.
- Non è censurabile in cassazione la rivalutazione del merito delle prove; resta invece scrutinabile soltanto la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'esatta applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio.
- La disciplina sanzionatoria attenuata per l'emersione del lavoro irregolare presuppone una regolarizzazione spontanea e anteriore all'accertamento; non si applica a fattispecie di fittizia frammentazione del rapporto, di continuità occulta della prestazione o di altre irregolarità differenti dal lavoro nero successivamente emerso.
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