Cassazione Civile, Ordinanza n. 20568/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e da un atto di contestazione sanzionatoria emessi dall'amministrazione doganale per il recupero di maggiori diritti doganali su importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliestere. L'ufficio contestava che la merce, dichiarata come proveniente dalla Malesia e assoggettata a dazio agevolato, fosse in realtà di origine cinese, con conseguente applicazione del dazio antidumping ordinario. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per prescrizione; in appello la CTR aveva inizialmente rigettato l'appello dell'ufficio, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio limitatamente al tema della prescrizione, chiedendo di verificare se informative OLAF contenenti una notitia criminis fossero pervenute entro il termine utile. Nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto tempestiva l'azione erariale, ha respinto le eccezioni della società su contraddittorio e legittimazione passiva, ha escluso la buona fede del contribuente per mancanza di prova di un errore delle autorità competenti, ma ha poi applicato il dazio antidumping del 24,6% richiamando una precedente decisione della stessa CTR. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità e vizio di motivazione per avere la CTR applicato il dazio agevolato senza adeguata motivazione e senza spiegare il collegamento con la precedente sentenza; omesso esame dei fatti sulla diversa società produttrice indicata nei documenti; violazione del regolamento antidumping e dell'art. 2697 c.c. per avere applicato un'aliquota non dovuta e per asserita inversione dell'onere della prova. La società ha resistito e, in via incidentale, ha dedotto: difetto di legittimazione passiva perché obbligato principale sarebbe stato lo spedizioniere; violazione dell'art. 384 c.p.c. e vizio di motivazione sul giudizio di rinvio e sulla tempestività delle informative OLAF; violazione dell'art. 220 CDC per l'esclusione della buona fede e per preteso giudicato esterno favorevole in altra controversia tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che i motivi dell'ufficio non colpivano una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dall'affermazione secondo cui l'applicazione del dazio antidumping agevolato era giustificata dall'esigenza di ricondurre il trattamento fiscale delle importazioni in situazione di pari concorrenza con le altre società del settore. Quanto al motivo sul regolamento antidumping, la Corte ha anche osservato che la CTR non aveva violato il Reg. CE n. 428/2005, poiché per alcuni produttori cinesi il regolamento prevede un'aliquota del 24,6%, mentre per gli altri il 49,6%, e la CTR aveva implicitamente ritenuto che la merce importata provenisse dal produttore cui si applicava l'aliquota agevolata. Sul ricorso incidentale, la Corte ha respinto la censura sulla legittimazione passiva richiamando il principio per cui, nella rappresentanza diretta, gli effetti della dichiarazione doganale si producono in capo al proprietario/importatore. Ha poi escluso la violazione del giudicato di rinvio e ha ritenuto non sussistente un vizio di motivazione apparente sulla tempestività delle informative OLAF, perché la CTR aveva indicato i documenti considerati e aveva spiegato che essi ricadevano nell'arco temporale 2005-2008. Infine, ha escluso che la precedente sentenza invocata dalla società avesse efficacia di giudicato esterno, trattandosi di importazioni diverse e di verifiche fattuali non sovrapponibili, con conseguente necessità di accertare in ciascun caso buona fede ed eventuale errore delle autorità.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure formulate sotto i diversi vizi sono state esaminate alla luce della corretta individuazione della ratio decidendi e dei limiti del sindacato di legittimità su motivazione e violazione di legge.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne abbia violato il precetto.
art. 111 Cost.
È richiamato il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della CTR non fosse apparente.
La Corte esclude che la CTR abbia invertito l'onere della prova, perché ha correttamente ricondotto l'applicazione dell'aliquota agevolata al produttore individuato dal regolamento antidumping.
art. 201 Reg. 2913/1992/CEE
Richiamato dalla società per contestare la legittimazione passiva; la Corte ritiene infondata la censura perché nella rappresentanza diretta l'obbligazione doganale ricade sul proprietario/importatore.
art. 220 CDC (Reg. n. 2913/1992/CEE)
La Corte nega che la precedente decisione richiamata dalla società faccia stato nel presente giudizio e conferma che la buona fede va verificata in relazione alle singole importazioni.
Richiamato in tema di vincolo del giudice di rinvio; la Corte afferma che la CTR si è attenuta al principio di diritto e al perimetro del rinvio.
art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973
Usato per qualificare il rapporto di rappresentanza diretta dello spedizioniere doganale, con effetti imputati all'importatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità/rigetto nei presupposti di legge.
art. 1 Reg. CE n. 428/2005
Il regolamento istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita; per un produttore specificamente indicato è prevista l'aliquota del 24,6%, per gli altri l'aliquota del 49,6%.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non investa una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata.
- La motivazione è apparente solo quando impedisca il controllo sul ragionamento decisorio; non lo è se la sentenza indichi i documenti valutati e consenta di comprendere, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito dal giudice.
- In materia doganale, nella rappresentanza diretta lo spedizioniere agisce in nome e per conto dell'importatore, sicché gli effetti della dichiarazione doganale e le conseguenti responsabilità per le violazioni si producono nella sfera giuridica del proprietario della merce.
- L'applicazione di un dazio antidumping agevolato richiede la corretta individuazione del produttore rientrante tra i soggetti espressamente contemplati dal regolamento; per i produttori non indicati opera l'aliquota ordinaria.
- La buona fede del contribuente e l'eventuale errore delle autorità doganali vanno accertati in relazione alla singola operazione di importazione e non si estendono automaticamente ad annualità o operazioni diverse.
- Il giudicato esterno in materia tributaria ha efficacia solo per gli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente; non si estende a operazioni doganali diverse, che richiedono autonome verifiche fattuali.
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