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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08053/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dalla mobilità del personale scolastico per l'anno 2016/2017. Una docente aveva ottenuto in appello, in riforma della decisione di primo grado, l'accertamento del proprio diritto a essere assegnata a uno degli ambiti territoriali indicati nelle preferenze, sostenendo che, in ciascuna fase delle operazioni di trasferimento e per ciascuna preferenza espressa, dovesse prevalere il punteggio più alto rispetto agli altri aspiranti alla medesima sede, senza che l'ordine delle preferenze avesse rilievo determinante. Le amministrazioni ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del CCNI 8 aprile 2016, assumendo che la Corte territoriale avesse interpretato erroneamente la disciplina della mobilità, poiché l'allegato I prevedeva che le operazioni si svolgessero secondo un ordine di precedenze, all'interno del quale operavano i punteggi; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il criterio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. poteva essere usato solo se il testo e l'interpretazione sistematica non consentivano già una lettura chiara del contratto collettivo integrativo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile anche la memoria della resistente depositata tardivamente e ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la violazione dei contratti collettivi di lavoro è denunciabile in cassazione solo per i contratti collettivi nazionali, mentre i contratti integrativi sono censurabili solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale; il secondo perché il ricorso non aveva prodotto integralmente il contratto collettivo integrativo né indicato dove fosse stato depositato nei giudizi di merito, e la Corte non può fondare il proprio esame su meri stralci trascritti nel ricorso o nella sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile la memoria della resistente per tardività nel rito camerale e, nel merito dei motivi, ha affermato che il primo era inammissibile perché volto a contestare l'interpretazione di un contratto collettivo integrativo, non direttamente denunciabile come violazione di legge in cassazione; il secondo era inammissibile per difetto di specificità e per mancata produzione del testo integrale del contratto collettivo integrativo su cui il ricorso si fondava. Non sono state poste spese, dato il difetto di tempestiva costituzione della resistente, e la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel procedimento camerale, la memoria depositata dopo la fissazione dell'udienza è inammissibile se la parte intimata non ha tempestivamente partecipato al contraddittorio secondo le regole del rito.

  • art. 370 c.p.c.

    La parte che non rispetta le preclusioni del rito camerale non può recuperare difese scritte tardive, salvo il limitato recupero delle difese orali quando sia prevista udienza di discussione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge è ammissibile, in tema di contratti collettivi, solo nei limiti consentiti dalla natura del contratto collettivo invocato.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    La censura per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa, nel settore pubblico, con riferimento ai contratti collettivi nazionali, non ai contratti integrativi decentrati.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    Il particolare regime di pubblicità riguarda i contratti collettivi nazionali e giustifica il diverso trattamento in cassazione rispetto ai contratti integrativi.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve muovere dal tenore letterale e dalla comune intenzione delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo al contratto un significato sistematico complessivo.

  • art. 1366 c.c.

    La Corte d'appello aveva valorizzato il canone di buona fede interpretativa nella lettura del CCNI.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio di conservazione dell'atto/contratto è richiamabile solo se la lettura letterale e sistematica non consente una soluzione già definita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica alle amministrazioni dello Stato che versano il contributo in regime di prenotazione a debito.

  • art. 47, ottavo comma, d.lgs. n. 165 del 2001

    Per i contratti collettivi nazionali del pubblico impiego è previsto un regime di pubblicità particolare, non esteso ai contratti integrativi.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è deducibile in cassazione come vizio di legge solo se si tratta di contratti collettivi nazionali; per i contratti integrativi decentrati l'interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione e della violazione dei canoni ermeneutici.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su un contratto collettivo integrativo, il ricorrente deve produrne integralmente il testo o indicare con precisione dove esso sia stato acquisito nei gradi di merito; non è sufficiente trascrivere solo singoli stralci riportati nella sentenza o nel ricorso.
  • Nel rito camerale di cassazione, la parte intimata che non abbia tempestivamente osservato le preclusioni processuali non può depositare tardivamente memorie, salvo i limitati spazi difensivi consentiti dal rito; in difetto, l'attività difensiva scritta è inammissibile.
  • Il criterio di conservazione del contratto ha funzione sussidiaria e può essere utilizzato solo dopo aver esaurito l'interpretazione letterale e sistematica del testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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