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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36393/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a un importo iscritto a ruolo di circa 189.981,42 euro, insieme alle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta omessa notifica delle cartelle, poiché l’agente della riscossione non aveva prodotto gli originali delle relate di notifica e delle cartelle. In appello, però, la decisione è stata riformata e la notifica è stata ritenuta rituale. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. sostenendo che le copie fotografiche/fotostatiche delle relate e dell’estratto di ruolo non fossero sufficienti a provare la notifica in difetto di produzione degli originali, soprattutto a fronte del disconoscimento; con il secondo ha denunciato omessa e insufficiente motivazione, lamentando che la sentenza di appello non avesse spiegato il percorso logico-giuridico seguito e non si fosse pronunciata su ulteriori eccezioni, in particolare prescrizione dei crediti tributari e decadenza dell’azione di riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla mancata pronuncia su prescrizione e decadenza per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito tali questioni fossero state specificamente dedotte. Ha inoltre respinto le censure sulla motivazione e sulla prova della notifica, affermando che il disconoscimento della conformità delle copie all’originale deve essere chiaro e circostanziato, che non esiste un generale onere di produzione dell’originale della cartella presso l’agente della riscossione, e che il giudice di merito aveva congruamente accertato la ritualità della notifica sulla base degli atti prodotti. La parte soccombente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono deducibili solo se il ricorrente dimostra di averle già introdotte nel giudizio di merito e ne indica con precisione l’atto e la sede processuale: altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il disconoscimento della conformità all’originale di copie fotografiche o fotostatiche non può essere generico o formulato per clausole di stile, ma deve indicare specificamente il documento contestato e le parti della difformità; in difetto, la copia conserva efficacia probatoria.
  • In tema di riscossione, non è configurabile un generale onere dell’agente della riscossione di produrre in giudizio l’originale della cartella, specie quando l’unico originale è stato consegnato al destinatario; la prova della notifica può essere desunta dagli atti prodotti se il giudice di merito ne accerta la ritualità con motivazione congrua.
  • La censura di omessa pronuncia o di vizio motivazionale su motivi di gravame richiede che i motivi asseritamente non esaminati siano riprodotti e localizzati nel ricorso, così da consentire alla Corte di verificare la novità delle questioni e la loro effettiva decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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