Cassazione Civile, Ordinanza n. 36393/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a un importo iscritto a ruolo di circa 189.981,42 euro, insieme alle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta omessa notifica delle cartelle, poiché l’agente della riscossione non aveva prodotto gli originali delle relate di notifica e delle cartelle. In appello, però, la decisione è stata riformata e la notifica è stata ritenuta rituale. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. sostenendo che le copie fotografiche/fotostatiche delle relate e dell’estratto di ruolo non fossero sufficienti a provare la notifica in difetto di produzione degli originali, soprattutto a fronte del disconoscimento; con il secondo ha denunciato omessa e insufficiente motivazione, lamentando che la sentenza di appello non avesse spiegato il percorso logico-giuridico seguito e non si fosse pronunciata su ulteriori eccezioni, in particolare prescrizione dei crediti tributari e decadenza dell’azione di riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla mancata pronuncia su prescrizione e decadenza per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito tali questioni fossero state specificamente dedotte. Ha inoltre respinto le censure sulla motivazione e sulla prova della notifica, affermando che il disconoscimento della conformità delle copie all’originale deve essere chiaro e circostanziato, che non esiste un generale onere di produzione dell’originale della cartella presso l’agente della riscossione, e che il giudice di merito aveva congruamente accertato la ritualità della notifica sulla base degli atti prodotti. La parte soccombente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le riproduzioni fotografiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non sono specificamente contestate.
La copia fotostatica ha efficacia probatoria se la conformità all’originale non è specificamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere chiaro e circostanziato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge sostanziale in relazione alla valutazione delle prove documentali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il vizio denunciato per omesso o insufficiente esame/motivazione su un fatto decisivo.
Richiamato con riferimento all’omessa pronuncia sui motivi di appello.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o insufficiente della sentenza di merito.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla decadenza dell’azione di riscossione.
Richiamato nella parte relativa ai depositi e alle memorie nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono deducibili solo se il ricorrente dimostra di averle già introdotte nel giudizio di merito e ne indica con precisione l’atto e la sede processuale: altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il disconoscimento della conformità all’originale di copie fotografiche o fotostatiche non può essere generico o formulato per clausole di stile, ma deve indicare specificamente il documento contestato e le parti della difformità; in difetto, la copia conserva efficacia probatoria.
- In tema di riscossione, non è configurabile un generale onere dell’agente della riscossione di produrre in giudizio l’originale della cartella, specie quando l’unico originale è stato consegnato al destinatario; la prova della notifica può essere desunta dagli atti prodotti se il giudice di merito ne accerta la ritualità con motivazione congrua.
- La censura di omessa pronuncia o di vizio motivazionale su motivi di gravame richiede che i motivi asseritamente non esaminati siano riprodotti e localizzati nel ricorso, così da consentire alla Corte di verificare la novità delle questioni e la loro effettiva decisività.
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