Cassazione Civile, Ordinanza n. 19941/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un debitore, dell’estratto di ruolo ottenuto presso l’esattore e delle cartelle sottese, con deduzione della prescrizione di vari crediti tributari/locali e contestazioni sulla notificazione di cartelle e avvisi. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto ammissibile l’opposizione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcuni ruoli oggetto di rottamazione e aveva accolto in parte l’opposizione per intervenuta prescrizione di alcuni crediti, rigettandola per altri. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2943 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto che il rilascio dell’estratto di ruolo o la proposizione della domanda interrompessero la prescrizione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., lamentando che per due cartelle fosse stata esclusa persino l’allegazione dell’estratto di ruolo; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la questione dell’ammissibilità dell’opposizione fosse coperta da giudicato interno, perché il Tribunale aveva accolto l’appello sul punto e nessuno degli intimati aveva impugnato tale capo. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il Tribunale non aveva affermato che l’estratto di ruolo o il ricorso interrompessero la prescrizione, ma solo che alla data di proposizione della domanda la prescrizione non era ancora maturata; inoltre il ricorso era carente di specificità perché non chiariva la posizione processuale degli enti creditori costituiti e non consentiva di collegare con precisione le cartelle ai crediti degli enti contumaci. Il secondo motivo è stato respinto perché, anche a fronte dell’ammissibilità dell’opposizione, la prova dell’esistenza delle cartelle e dei relativi crediti non poteva dirsi raggiunta con un semplice elenco predisposto dall’opponente, essendo necessario un principio di prova documentale, non surrogabile dalla non contestazione dei contumaci. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese era stata disposta in base alla reciproca soccombenza, valutazione non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: chi invoca la prescrizione o l’esistenza dei crediti deve fornire adeguato supporto probatorio alle proprie allegazioni, non essendo sufficiente un elenco unilaterale privo di riscontri documentali
richiamato per escludere che, nel caso concreto, il rilascio dell’estratto di ruolo o la sola proposizione della domanda costituissero di per sé interruzione della prescrizione; la Corte ha però chiarito che il Tribunale aveva deciso sulla mancata maturazione della prescrizione alla data della domanda
richiamato solo in relazione all’ipotesi in cui la domanda del convenuto nel giudizio di accertamento negativo sia effettivamente idonea a svolgere efficacia interruttiva permanente, se diretta a ribadire le ragioni del credito
richiamato nel motivo, ma ritenuto non fondante alcuna censura decisiva nella decisione di legittimità
richiamato nel motivo, senza che la Corte ne ricavasse una violazione idonea a sovvertire la decisione di merito
richiamato nel motivo, senza che la Corte ravvisasse un errore nella valutazione delle prove decisivo per l’esito
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo utilizza per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di specificità/esposizione, poiché non consente di comprendere adeguatamente il collegamento tra cartelle, crediti e posizioni processuali degli enti
richiamato per ribadire la necessità di un concreto interesse ad agire e di una domanda non meramente esplorativa
richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la censura è stata respinta
richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la valutazione di reciproca soccombenza insindacabile in cassazione
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
menzionato per escludere l’applicabilità, nel caso concreto, dell’insegnamento delle Sezioni Unite sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, perché la questione era coperta da giudicato interno
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata e si confronta con un’affermazione diversa o solo apparentemente connessa.
- La domanda proposta dal debitore per accertare l’inesistenza o l’estinzione del credito deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare con precisione le cartelle, i crediti e i soggetti creditori coinvolti, senza affidarsi a meri elenchi unilaterali o a deduzioni generiche.
- Ai fini dell’accertamento della prescrizione di crediti iscritti a ruolo, non basta una mera allegazione astratta: la parte che agisce deve fornire un principio di prova documentale sull’esistenza delle cartelle e sul loro contenuto, così da evitare pronunce meramente esplorative.
- La sola contumacia del creditore non consente di surrogare la prova mancante né di fondare automaticamente una non contestazione utile all’accoglimento della domanda.
- La compensazione delle spese disposta per reciproca soccombenza costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica.
- In presenza di giudicato interno su un capo della decisione, la questione non può essere nuovamente rimessa in discussione in cassazione.
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