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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25558/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un accertamento emesso nei confronti di una società di capitali fallita per l'anno d'imposta 2009, con determinazione induttiva del reddito d'impresa, del valore della produzione netta e del volume d'affari ai fini IRES, IRAP e IVA, sul presupposto dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Sulla base di tale accertamento, l'Ufficio notificava poi al socio, titolare dell'11,11% del capitale, un avviso con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, un maggior reddito da partecipazione, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa, oltre a irrogare sanzioni. Il contribuente otteneva in appello l'annullamento dell'atto; la CTR riteneva infatti che l'avviso verso la società non fosse definitivo perché notificato solo al curatore e non anche all'ex amministratore, e che tale omissione impedisse la validità dell'accertamento verso il socio; inoltre affermava che l'Amministrazione dovesse svolgere ulteriori attività probatorie per dimostrare l'effettiva distribuzione degli utili occultati. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme fallimentari, processuali tributarie e del codice di procedura civile, censurando l'idea che fosse necessaria la notifica dell'avviso societario anche all'ex amministratore e che la sua omissione invalidasse l'accertamento verso il socio; con il secondo deduceva la violazione delle norme sull'accertamento del reddito d'impresa e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili fosse sufficiente a sorreggere la pretesa nei confronti del socio senza ulteriori elementi di riscontro. La Corte ha accolto entrambi i motivi: ha ribadito che l'atto impositivo verso il fallito va notificato anche al contribuente, ma la mancata notifica non determina nullità automatica dell'avviso verso il socio, bensì gli consente di contestare autonomamente tutti i fatti costitutivi della pretesa; ha inoltre confermato che, nelle società a ristretta base, l'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società integra una presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci, superabile solo con prova contraria della mancata ripartizione o della qualità di mero prestanome/estraneità alla gestione, senza che l'Ufficio debba fornire ulteriori riscontri specifici oltre alla ristretta compagine sociale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Piemonte e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi di diritto affermati. È stato anche disposto che il giudice di rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che l'omessa notifica dell'avviso relativo alla società fallita al solo ex amministratore comporti invalidità derivata dell'avviso al socio e ha ribadito la piena operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a crediti fiscali maturati prima della dichiarazione di fallimento, l'avviso di accertamento deve essere notificato anche al contribuente fallito oltre che al curatore; tuttavia l'omissione della notifica al fallito non determina di per sé nullità automatica dell'atto, ma incide sull'efficacia della pretesa nei suoi confronti e gli consente di difendersi integralmente quando l'atto gli venga notificato.
  • In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori ricavi in capo alla società legittima, sul piano presuntivo, la ripresa a tassazione nei confronti dei soci per utili extracontabili, senza che l'Ufficio debba fornire ulteriori riscontri individualizzati oltre alla dimostrazione della ristretta compagine sociale.
  • La presunzione di distribuzione degli utili occulti è una presunzione semplice: il socio può vincerla provando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, oppure dimostrando di essere mero prestanome ed estraneo alla gestione sociale; non è sufficiente una contestazione meramente generica della validità dell'accertamento societario.
  • La mancata impugnazione o la mancata definitività dell'accertamento societario non paralizzano automaticamente l'azione nei confronti del socio, che può contestare autonomamente tutti i fatti costitutivi della pretesa fiscale a lui rivolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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