Cassazione Civile, Ordinanza n. 35300/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
L'INPS aveva emesso un verbale di accertamento e richiesto a un lavoratore il pagamento di contributi previdenziali asseritamente omessi, oltre alle sanzioni, per complessivi euro 132.511,00 circa. La pretesa si fondava sulla qualificazione, in chiave contributiva, delle somme corrisposte ai dipendenti come rimborsi spese di trasferta che, secondo l'Istituto, avrebbero dovuto invece essere trattate come indennità di trasfertismo, in ragione della loro continuità e stabilità. La Corte d'appello aveva escluso il credito dell'INPS, ritenendo non integrati i presupposti del trasfertismo. In cassazione, l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. 917/1986, come interpretato dall'art. 7 quinquies del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016, e dell'art. 12 l. 153/1969, sostenendo che, anche ove non fosse applicabile la disciplina del trasfertismo, occorreva comunque verificare se nella concreta trasferta fossero stati rispettati i limiti di esenzione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura dell'INPS introduceva per la prima volta in sede di legittimità la questione del rispetto dei limiti di esenzione contributiva relativi alla trasferta, questione non trattata nella sentenza impugnata e di cui non era stato indicato il momento di deduzione nei gradi di merito. Poiché il giudizio di merito si era svolto sulla sola applicabilità del regime del trasfertismo ex art. 51, comma 6, TUIR, la nuova questione avrebbe richiesto accertamenti di fatto non consentiti in cassazione. L'INPS è stato quindi condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. 917/1986
La distinzione tra trasferta e trasfertismo rileva ai fini del regime fiscale e contributivo; nel caso concreto il giudizio di merito si era concentrato sull'applicabilità del comma 6, senza affrontare la diversa questione dei limiti di esenzione della trasferta ordinaria.
art. 7 quinquies del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016
È richiamato come norma interpretativa autentica della disciplina del trasfertismo, applicabile anche a vicende anteriori secondo la Corte territoriale.
Norma evocata dall'INPS come base del preteso obbligo contributivo sulle somme corrisposte.
È menzionato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. n. 27093/2017
Le Sezioni Unite sono richiamate per i criteri univoci di distinzione, ai fini contributivi e fiscali, dei trasfertisti occasionali.
Cass. n. 14477/2018
Si afferma che in cassazione non possono essere introdotte nuove questioni di diritto o contestazioni che mutino il thema decidendum e richiedano indagini di fatto non svolte in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare una questione nuova che non risulti trattata nella decisione impugnata e per la quale non sia indicato dove e quando sia stata dedotta nei gradi di merito.
- La deduzione di una diversa qualificazione del rapporto o della voce retributiva, se richiede nuovi accertamenti di fatto, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- Quando il giudizio di merito si è fondato su un determinato regime giuridico della trasferta o del trasfertismo, la parte non può in cassazione spostare la controversia su un distinto profilo di esenzione contributiva non esaminato dai giudici di merito.
- La violazione della disciplina del trasfertismo e delle trasferta ai fini contributivi va censurata nei limiti del devoluto e sulla base degli accertamenti già compiuti nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →