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Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 15371 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' impugnava il diniego del nulla osta alla fruizione del credito d'imposta (10% delle spese per attivita' di ricerca e sviluppo) previsto dalla L. n. 296/2006, art. 1, commi 280-283, sostenendo l'illegittimita' costituzionale del Decreto-Legge n. 185/2008, art. 29 (conv. dalla L. n. 2/2009) che aveva introdotto, per gli anni 2008-2011, uno stanziamento fisso e un criterio di attribuzione basato sull'ordine cronologico telematico, nonche' la violazione dello Statuto del Contribuente, del principio del legittimo affidamento e vizi procedimentali nel provvedimento di diniego.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate o inammissibili le censure costituzionali gia' esaminate dalla Corte Costituzionale (sent. n. 149/2017) che ha ritenuto adeguata la causa normativa del DL n. 185/2008 e non violati i principi di ragionevolezza e proporzionalita'. I giudici hanno confermato che il diniego e' giustificato dall'esaurimento delle risorse finanziarie e che la limitazione riguarda la fruibilita' del credito, non l'esistenza del diritto soggettivo. Sono respinte le doglianze sul presunto vizio motivazionale e sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento: la motivazione era sufficiente (esaurimento fondi) e l'atto, di natura vincolata, non e' annullabile per vizi procedimentali non influenti sul contenuto.

Norme richiamate

  • L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 280-283

    Riconosceva un credito d'imposta del 10% per spese di R&S; la posizione sostanziale riconosciuta da tale norma non impedisce che il legislatore successivamente limiti la fruizione del beneficio per ragioni di copertura finanziaria e interesse pubblico, salva verifica di ragionevolezza e proporzionalita'.

  • Decreto-Legge n. 185 del 2008, articolo 29 (conv. L. n. 2/2009), commi 1-3

    Ha introdotto uno stanziamento fisso e criteri di assegnazione (limiti quantitativi e criterio cronologico telematico). La Corte ha ritenuto che l'intervento abbia una causa normativa adeguata (esigenze di finanza pubblica e crisi) e che le modifiche non contravvengano ai principi costituzionali, secondo la valutazione della Corte Costituzionale.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), articolo 3

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"

    Stabilisce il principio generale di irretroattivita' delle norme tributarie, ma non ha rango superiore alla legge ordinaria; pertanto norme successive che esplicitano retroattivita' o che incidono sulla fruibilita' dei benefici possono prevalere se la legge lo prevede.

  • L. n. 212 del 2000, articolo 7

    Prevede l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria, ma la mancata indicazione non determina nullita' automatica dell'atto in tutte le ipotesi; la Cassazione ha ricordato che la sanzione di nullita' e' stata introdotta con riferimento specifico alle cartelle esattoriali dal DL n. 248/2007 art. 36 comma 4-ter (conv. L. n. 31/2008).

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3

    Principi generali del procedimento amministrativo invocati dall'odierna ricorrente; la Corte ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato e imputabile a una situazione di esaurimento delle risorse.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21-octies

    "e' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge"

    La norma tende a sanare vizi procedimentali non influenti; tuttavia, quando il provvedimento e' di natura vincolata (come il diniego dovuto all'esaurimento dei fondi e all'ordine cronologico), i vizi procedimentali non conducono all'annullabilita' se non incidono sul contenuto.

  • Decreto-Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 4-ter (conv. L. n. 31/2008)

    Introdusse la sanzione di nullita' per la mancata indicazione del responsabile in relazione alle cartelle di pagamento, ma la previsione e' specifica e non applicabile automaticamente ad atti di diniego di agevolazioni.

  • L. n. 191 del 2009, articolo 2, comma 236

    Richiamata in relazione a stanziamenti successivi riservati ai 'perdenti' della procedura telematica; mostra come interventi successivi possano mitigare l'effetto delle limitazioni iniziali.

  • Costituzione (articoli evocati: 2, 3, 41, 81, 97, 117)

    I principi costituzionali sono stati valutati: il legislatore puo' intervenire su posizioni giuridiche pregresse per ragioni di rilevante interesse pubblico, purché l'intervento sia giustificato, ragionevole e proporzionato; la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'intervento limitativo operato dal DL n.185/2008 nel contesto della crisi e del bilancio.

Massime di principio

  • Un intervento legislativo che limita la fruizione di benefici fiscali gia' riconosciuti puo' essere legittimo se motivato da un'adeguata causa normativa (es. esigenze di finanza pubblica) e se rispetta i principi di ragionevolezza e proporzionalita'.
  • La previsione di un tetto finanziario e di criteri di riparto (es. ordine cronologico telematico) e' ammissibile, soprattutto in situazioni di emergenza economica, salvo che non emerga sproporzione evidente o discriminazione ingiustificata.
  • Il principio di non retroattivita' delle norme tributarie (Statuto del Contribuente) e' guida interpretativa ma non ha rango tale da imporsi automaticamente contro una successiva legge che regoli diversamente la fruizione dei benefici, se la legge e' espressa.
  • Il diniego di un'agevolazione per esaurimento delle risorse e' adeguatamente motivato se comunica chiaramente la causa (mancanza di copertura finanziaria); tale motivazione e' sufficiente per giustificare l'atto amministrativo.
  • Gli atti amministrativi di natura vincolata, il cui contenuto dipende unicamente da condizioni oggettive (es. fondi esauriti, ordine cronologico), non sono annullabili per vizi formali che non abbiano inciso sul diritto di difesa o sul contenuto sostanziale dell'atto.
  • Il principio del legittimo affidamento ha portata limitata rispetto a scelte legislative operate per ragioni di interesse pubblico generale, particolarmente in contesti economici mutevoli: l'aspettativa dei privati puo' essere sacrificata se l'intervento e' giustificato e proporzionato.
  • In controversie analoghe e' utile verificare se la questione costituzionale e' gia' stata decisa dalla Corte Costituzionale; la reiterazione della stessa doglianza senza nuovi elementi e' destinata a essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

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