Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 80 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società controllante ha compensato nel 2011 un debito IVA di €242.817,00 utilizzando parte del credito IVA della controllata g.m. b.h. senza che la controllata prestasse la garanzia prevista dall'art. 38-bis DPR 633/72 e senza che né la controllata né la controllante versassero l'importo corrispondente. L'Ufficio ha emesso atto di recupero per tributo e interessi e ha applicato la sanzione del 30% ex art. 13 D.lgs. 471/97 ritenendo non perfezionata la compensazione infragruppo per mancata garanzia. La società ha proposto ricorso che in primo grado era stato accolto; l'Ufficio ha proposto appello.

La decisione

La Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'atto di recupero. La Corte ha ritenuto che per le compensazioni IVA infragruppo siano imprescindibili gli adempimenti formali previsti dal D.M. 13.12.1979 e dall'art. 38-bis (in particolare la prestazione della garanzia dal soggetto il cui debito è stato estinto). Per la mancata garanzia non si è perfezionata la fattispecie compensativa; quindi il tributo e la sanzione sono dovuti. È precisato che il credito della controllata rimane eventualmente reclamabile/rimborsabile separatamente, ma non poteva essere usato per compensare i debiti della controllante senza la garanzia. La società è stata condannata a rifondere le spese di lite all'Ufficio, liquidate in €6.000,00.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972 - art. 73, ultimo comma

    Disciplina il regime dell'IVA di gruppo; contestualizza la possibilità di operare compensazioni infragruppo secondo le regole del D.M. 13.12.1979 e dell'art. 38-bis.

  • D.M. 13.12.1979 - art. 6, comma 3

    art. 6, comma terzo del D.M. 13.12.1979

    Stabilisce che per le eccedenze di credito infragruppo compensate si applicano le disposizioni dell'art. 38-bis e che le garanzie devono essere prestate dal soggetto il cui debito è stato estinto al momento della presentazione della dichiarazione annuale; in mancanza la somma corrispondente deve essere versata.

  • DPR 633/1972 - art. 38-bis

    Prevede le condizioni per la compensazione delle eccedenze IVA (garanzie, modalità, termini); l'assenza delle formalità richieste impedisce il perfezionamento della compensazione.

  • D.lgs. 471/1997 - art. 13

    Disciplina le sanzioni per l'omesso versamento; l'Ufficio ha applicato la sanzione del 30% per omesso versamento ritenuto verificatosi per mancato perfezionamento della compensazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 8034/2013, Cass. 21299/2018, Cass. 4843/2015)

    sentenze Cass. 8034/2013; 4843/2015; 21299/2018

    La Corte di Cassazione ha affermato l'indispensabilità del puntuale rispetto degli adempimenti formali previsti dal D.M. 13.12.1979 per usufruire del modello estintivo agevolativo infragruppo; la mancata garanzia configura il mancato perfezionamento della compensazione e una violazione rilevante (sostanziale) che legittima il recupero e l'applicazione della sanzione.

Massime di principio

  • Per la compensazione IVA infragruppo è imprescindibile il rispetto formale delle disposizioni del D.M. 13.12.1979 e dell'art. 38-bis (prestazione della garanzia, tempi e modalità): la mancata osservanza impedisce il perfezionamento della compensazione.
  • L'assenza della garanzia richiesta non può essere considerata mera irregolarità formale priva di effetti: secondo la giurisprudenza di legittimità la violazione è sostanziale e legittima il recupero dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento.
  • Il credito della controllata, se non rettificato, non è automaticamente annullato: rimane in capo al soggetto che lo vanta la possibilità di chiederne il rimborso separatamente; ciò non autorizza però la compensazione infragruppo senza le garanzie richieste.
  • Per evitare rischi: prima di effettuare compensazioni infragruppo verificare e acquisire tempestivamente le garanzie prescritte ovvero procedere al versamento normale del tributo; documentare trasferimenti/accordi e conservare prova dell'adempimento delle condizioni del D.M.
  • La strada del ravvedimento operoso o della regolarizzazione postuma può essere percorsa per attenuare sanzioni, ma non sostituisce l'adempimento preventivo degli obblighi formali richiesti per la compensazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.