Sentenza del 20/07/2020 n. 80 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società controllante ha compensato nel 2011 un debito IVA di €242.817,00 utilizzando parte del credito IVA della controllata g.m. b.h. senza che la controllata prestasse la garanzia prevista dall'art. 38-bis DPR 633/72 e senza che né la controllata né la controllante versassero l'importo corrispondente. L'Ufficio ha emesso atto di recupero per tributo e interessi e ha applicato la sanzione del 30% ex art. 13 D.lgs. 471/97 ritenendo non perfezionata la compensazione infragruppo per mancata garanzia. La società ha proposto ricorso che in primo grado era stato accolto; l'Ufficio ha proposto appello.
La decisione
La Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'atto di recupero. La Corte ha ritenuto che per le compensazioni IVA infragruppo siano imprescindibili gli adempimenti formali previsti dal D.M. 13.12.1979 e dall'art. 38-bis (in particolare la prestazione della garanzia dal soggetto il cui debito è stato estinto). Per la mancata garanzia non si è perfezionata la fattispecie compensativa; quindi il tributo e la sanzione sono dovuti. È precisato che il credito della controllata rimane eventualmente reclamabile/rimborsabile separatamente, ma non poteva essere usato per compensare i debiti della controllante senza la garanzia. La società è stata condannata a rifondere le spese di lite all'Ufficio, liquidate in €6.000,00.
Norme richiamate
DPR 633/1972 - art. 73, ultimo comma
Disciplina il regime dell'IVA di gruppo; contestualizza la possibilità di operare compensazioni infragruppo secondo le regole del D.M. 13.12.1979 e dell'art. 38-bis.
D.M. 13.12.1979 - art. 6, comma 3
art. 6, comma terzo del D.M. 13.12.1979
Stabilisce che per le eccedenze di credito infragruppo compensate si applicano le disposizioni dell'art. 38-bis e che le garanzie devono essere prestate dal soggetto il cui debito è stato estinto al momento della presentazione della dichiarazione annuale; in mancanza la somma corrispondente deve essere versata.
Prevede le condizioni per la compensazione delle eccedenze IVA (garanzie, modalità, termini); l'assenza delle formalità richieste impedisce il perfezionamento della compensazione.
Disciplina le sanzioni per l'omesso versamento; l'Ufficio ha applicato la sanzione del 30% per omesso versamento ritenuto verificatosi per mancato perfezionamento della compensazione.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 8034/2013, Cass. 21299/2018, Cass. 4843/2015)
sentenze Cass. 8034/2013; 4843/2015; 21299/2018
La Corte di Cassazione ha affermato l'indispensabilità del puntuale rispetto degli adempimenti formali previsti dal D.M. 13.12.1979 per usufruire del modello estintivo agevolativo infragruppo; la mancata garanzia configura il mancato perfezionamento della compensazione e una violazione rilevante (sostanziale) che legittima il recupero e l'applicazione della sanzione.
Massime di principio
- Per la compensazione IVA infragruppo è imprescindibile il rispetto formale delle disposizioni del D.M. 13.12.1979 e dell'art. 38-bis (prestazione della garanzia, tempi e modalità): la mancata osservanza impedisce il perfezionamento della compensazione.
- L'assenza della garanzia richiesta non può essere considerata mera irregolarità formale priva di effetti: secondo la giurisprudenza di legittimità la violazione è sostanziale e legittima il recupero dell'imposta e l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento.
- Il credito della controllata, se non rettificato, non è automaticamente annullato: rimane in capo al soggetto che lo vanta la possibilità di chiederne il rimborso separatamente; ciò non autorizza però la compensazione infragruppo senza le garanzie richieste.
- Per evitare rischi: prima di effettuare compensazioni infragruppo verificare e acquisire tempestivamente le garanzie prescritte ovvero procedere al versamento normale del tributo; documentare trasferimenti/accordi e conservare prova dell'adempimento delle condizioni del D.M.
- La strada del ravvedimento operoso o della regolarizzazione postuma può essere percorsa per attenuare sanzioni, ma non sostituisce l'adempimento preventivo degli obblighi formali richiesti per la compensazione.
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