Sentenza del 20/07/2020 n. 152 - Corte Costituzionale
Assegno invalidità - Art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Età superiore ai 60 anni - Incostituzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della normativa che regola la misura e gli incrementi delle prestazioni assistenziali per i totalmente inabili: in particolare si è censurato (i) l'art. 12, primo comma, della legge n. 118/1971 per l'insufficienza dell'importo della pensione di inabilità (ritenuta non idonea a garantire il minimo vitale) e (ii) l'art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001 perché subordina l'accesso all"incremento "al milione" ai invalidi civili totali al requisito anagrafico di 60 anni, escludendo gli inabili di età 18-59 pur essendo totalmente incapaci al lavoro
La decisione
la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la rimessione: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge n. 448/2001 nella parte in cui richiede che i benefici incrementativi siano concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché "ai soggetti di età superiore a diciotto anni" (pertanto estendendo l'accesso all"incremento al milione" anche agli invalidi civili totali di età >18, fermo restando i limiti reddituali e le condizioni previste dal comma 5). Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all'art. 12 della legge n. 118/1971 (quindi non ha ordinato un aumento diretto dell'importo della pensione di inabilità). Gli effetti della declaratoria sull'art. 38, comma 4, sono graduati temporalmente: decorrono ex nunc dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte ha altresì precisato che la maggior spesa dovuta alla pronuncia dovrà essere coperta dal legislatore nel rispetto del vincolo di bilancio dinamico
Norme richiamate
art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448
"ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni"
la Corte ha ritenuto irragionevole il requisito anagrafico di 60 anni per i validi civili totali e lo ha sostituito con il criterio costituzionalmente coerente "soggetti di età superiore a diciotto anni", estendendo il diritto all'incremento ai totalmente inabili di età >18 anni, subordinato però alle condizioni reddituali del comma 5
art. 12, primo comma, legge 30 marzo 1971, n. 118
"Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concesso ... una pensione di inabilità di lire 234.000 annue [attualmente di euro 3.728,53]"
la Corte ha ritenuto la questione connessa alla insufficienza dell'importo manifestamente ancorata a scelte discrezionali di politica sociale e l'ha dichiarata inammissibile: non può la Corte rideterminare direttamente l'importo della pensione, benché abbia riconosciuto la sua manifesta inadeguatezza rispetto al "minimo vitale"
art. 3 Cost.
usato come parametro di ragionevolezza e principio di uguaglianza; la discriminazione ingiustificata tra soggetti parimenti privi di capacità lavorativa in ragione di un requisito anagrafico è contraria al principio di eguaglianza
art. 38 Cost., primo comma
garantisce il diritto al mantenimento per i cittadini inabili al lavoro: la misura delle prestazioni non può rendere illusorio tale diritto; il nucleo essenziale del diritto è inviolabile e limita la discrezionalità legislativa
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), art. 4 e 28
richiamata per il valore interpretativo: obblighi internazionali di tutela e inclusione delle persone con disabilità orientano il giudizio di costituzionalità e la valutazione della ragionevolezza delle scelte legislative
art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335 (assegno sociale)
l'assegno sociale è stato utilizzato come parametro comparativo per valutare la sufficienza della pensione di inabilità, ma la Corte ha distinto le diverse finalità e strutture delle prestazioni: l'assegno sociale è finalizzato all'anziano indigente e non è automaticamente equiparabile alla pensione di inabilità
art. 545, comma 7, c.p.c. (novellato)
menzionato quale indicatore del riconoscimento di un minimo vitale (impignorabilità fino a misura dell'assegno sociale aumentato della metà): valore comparativo ma non criterio diretto di rideterminazione della pensione
Massime di principio
- Il legislatore può modulare misure assistenziali ma non può stabilire regole che risultino manifestamente irragionevoli e che negano il nucleo essenziale di diritti costituzionali (es. il diritto al mantenimento per i totalmente inabili).
- Una barriera anagrafica è giustificabile solo se esiste una ragione obiettiva e non discriminatoria collegata alla condizione tutelata; escludere i totalmente inabili giovani da un incremento destinato a garantire il minimo vitale è irragionevole.
- La Corte non procede a una rideterminazione numerica diretta di prestazioni economiche: può dichiarare l'illegittimità di una norma e ordinare effetti correttivi (anche ex nunc), lasciando al legislatore la scelta delle misure concrete e della copertura finanziaria, nei limiti costituzionali.
- Gli interventi correttivi della Corte possono essere modulati temporalmente (effetto ex nunc) per bilanciare il diritto dei destinatari e il principio del vincolo di bilancio; tuttavia il vincolo di bilancio non può prevalere sui diritti incomprimibili della persona.
- Quando si valuta la legittimità di prestazioni assistenziali va considerata la funzione specifica delle diverse misure (pensione di inabilità vs indennità di accompagnamento vs assegno sociale) e il loro fine unitario: non si possono usare differenze formali per giustificare trattamenti sostanzialmente discriminatori.
- In situazioni analoghe, è opportuno che il legislatore preveda condizioni reddituali chiare per l'estensione degli aiuti e che garantisca tempestiva copertura finanziaria per gli oneri conseguenti a pronunce costituzionali, evitando lacune applicative nei confronti dei beneficiari.
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