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Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva compensato crediti IVA e chiesto rimborsi in conto fiscale nel 2016, superando, secondo l'Ufficio, il limite legislativo di 700.000,00 euro annui sommando rimborsi (procedura semplificata disposti dal concessionario) e compensazioni. L'Agenzia notificò avviso di recupero e sanzioni per utilizzo oltre il limite. In primo grado la CTP di Udine contestò parzialmente le sanzioni ma confermò la pretesa; in appello la contribuente ha dedotto: nullità per mancanza di PVC/contraddittorio; la non cumulabilità tra plafond per compensazioni e plafond per rimborsi (doppio tetto); violazione del diritto comunitario IVA e che il conteggio del limite dovesse riferirsi all'anno di formazione del credito, non all'anno di utilizzo; infine ha chiesto l'annullamento totale delle sanzioni per errore incolpevole.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto i primi tre motivi d'appello (confermando che, alla stregua di interpretazione di ratio e giurisprudenza, il limite di 700.000,00 euro deve intendersi cumulativo fra compensazioni e rimborsi disposti dal concessionario senza controllo sostanziale, e che il riferimento temporale è all'anno di utilizzo del credito). Ha però accolto il quarto motivo e ha annullato integralmente le sanzioni ritenendo l'errore della contribuente scusabile: la normativa è di difficile interpretazione, l'amministrazione ha tenuto posizioni non univoche e mancavano chiare prassi o giurisprudenza consolidate; perciò il comportamento della spa è stato qualificato come errore incolpevole. Sono compensate le spese del secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, legge 23.12.2000, n. 388

    il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale ... è fissato in euro 516.546,60 (poi elevato a 700.000,00 dal 1.1.2010)

    La Commissione ha ritenuto che, per ratio e tenuto conto del contesto normativo, il termine "ovvero" debba essere interpretato unitariamente, così che il tetto annuo di 700.000,00 euro vale cumulativamente per compensazioni e per rimborsi non preceduti da controlli sostanziali degli uffici (quelli disposti dal concessionario su istanza del contribuente rientrano nel conteggio).

  • art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Stabilisce la possibilità di effettuare versamenti unitari con compensazione; è richiamato per spiegare la disciplina delle compensazioni che concorrono alla formazione del limite.

  • art. 25, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (comma 2 e comma 4)

    Prevede che i titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione, o per la parte che non trova capienza, possono ricorrere alla procedura di rimborso in conto fiscale, nel rispetto del limite di cui al comma 2; la Commissione ha ritenuto che tale norma non chiarisca definitivamente l'esclusione dei rimborsi disposti dall'ufficio dopo controllo sostanziale, ma ha contribuito all'interpretazione secondo cui i rimborsi d'ufficio (disposti dopo controllo) restano fuori dal plafond, mentre i rimborsi 'semplici' del concessionario vi concorrono.

  • art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla contribuente in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Commissione ha applicato la giurisprudenza di Cassazione, ritenendo che la mancanza del contraddittorio invalida l'atto solo se il contraddittorio avrebbe potuto produrre un risultato diverso e il contribuente dimostri quali difese concrete avrebbe svolto.

  • Direttiva UE in materia IVA e giurisprudenza Corte di Giustizia (C-211/16, Bimotor)

    La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con le direttive IVA l'esistenza di limiti quantitativi alle compensazioni a condizione che il diritto al rimborso possa essere esercitato entro un termine ragionevole. La Commissione ha confermato che l'ordinamento italiano realizza tale garanzia (possibilità di riportare il credito o di richiedere rimborso d'ufficio entro termini ragionevoli).

  • Giurisprudenza di Cassazione (varie pronunce richiamate)

    La Cassazione ha distinto fra rimborsi disposti dal concessionario senza controllo sostanziale (soggetti a recupero a posteriori) e rimborsi disposti dall'ufficio dopo verifica; ha altresì ritenuto legittimi i limiti quantitativi purché sia garantito il recupero entro termine ragionevole. Ha anche precisato che l'irregolarità nell'uso della compensazione è generalmente sostanziale (mancato versamento), ma la qualificazione dell'errore come colposo o incolpevole richiede valutazione caso per caso.

Massime di principio

  • Il plafond annuo di 700.000,00 euro va interpretato come limite unitario che comprende, in generale, sia le compensazioni sia i rimborsi che vengono erogati dal concessionario senza un controllo sostanziale preventivo (rimborsi su istanza), mentre i rimborsi disposti dall'ufficio dopo verifica sostanziale sono fuori da tale plafond.
  • Il riferimento temporale per il conteggio del tetto è l'anno solare di utilizzo del credito (anno in cui il credito è effettivamente fatto valere), non l'anno di formazione del credito.
  • La mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: l'annullamento è dovuto solo se il contribuente dimostra che il contraddittorio avrebbe potuto produrre un esito diverso con difese concrete non meramente ipotetiche.
  • La normativa IVA e la giurisprudenza comunitaria consentono limiti alla compensazione purché sia garantita la possibilità di recuperare il credito entro un termine ragionevole (riporto in compensazione successiva o rimborso d'ufficio).
  • Sulle sanzioni, in presenza di norme oscure, prassi non univoca o comportamenti amministrativi contraddittori, l'errore del contribuente può essere qualificato come incolpevole e comportare la riduzione o l'annullamento delle sanzioni; la valutazione è fattuale e caso‑per‑caso.
  • In situazioni analoghe è prudente: (a) documentare motivazioni e prassi adottate; (b) ricorrere al rimborso d'ufficio (se possibile) quando il superamento del plafond è prevedibile; (c) prima di utilizzare compensazioni rilevanti, chiedere chiarimenti/prospettive all'Amministrazione o adottare comportamenti conservativi per evitare sanzioni.

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