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Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Difetto dei requisiti della diffusione e rilevanza dei pannelli segnaletici

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

il ricorrente ha contestato la pretesa impositiva sostenendo che i pannelli collocati all'interno del centro commerciale non soddisfano i requisiti di "diffusione" e "rilevanza" previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e, pertanto, non integrano il presupposto impositivo della legge (mancanza di diffusione verso il pubblico esterno e di rilevanza ai fini pubblicitari secondo la normativa)

La decisione

il giudice ha ritenuto che i messaggi esposti esclusivamente all'interno di un centro commerciale, rivolti prevalentemente agli avventori della struttura e non chiaramente visibili o diretti al pubblico esterno, non realizzano la necessaria diffusione e rilevanza ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993. Di conseguenza è stata accolta la pronuncia favorevole al ricorrente e annullata/soppressa la pretesa impositiva o l'ingiunzione tributaria relativa a quei pannelli (salvo che non emerga prova di visibilità esterna o di finalità pubblicitaria rivolta all'esterno)

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 5

    l'art. 5 richiede, per l'assoggettamento all'imposta, che la comunicazione abbia requisiti di diffusione e rilevanza verso il pubblico. I pannelli posti all'interno di un centro commerciale, non visibili né diretti a un pubblico esterno più ampio, non soddisfano tali requisiti e quindi non costituiscono presupposto impositivo

Massime di principio

  • Per essere soggetta all'imposta sulla pubblicità, la comunicazione deve avere una diffusione effettiva verso il pubblico generale o assumere rilevanza pubblicitaria al di fuori di un contesto privato; segnali rivolti esclusivamente agli utenti interni di una struttura privata spesso non sono imponibili
  • Valutare la visibilità: se il pannello è visibile dalla pubblica via o da spazi aperti al pubblico esterno, può configurare presupposto impositivo; se è confinato all'interno e rivolto solo ai clienti della struttura, generalmente no
  • Considerare il contenuto e la finalità: messaggi chiaramente promozionali diretti a un pubblico esteso tendono a essere imponibili; segnalazioni interne di servizio o informative rivolte esclusivamente agli avventori del centro commerciale possono essere escluse
  • Onere della prova: l'amministrazione che pretende l'imposta deve dimostrare la diffusione e la rilevanza pubblicitaria; il contribuente può fornire planimetrie, foto e attestazioni per provare la limitata visibilità
  • Durata e frequenza non sono gli unici elementi decisivi: la collocazione e la direzione del messaggio (verso l'esterno o limitata all'interno) sono fondamentali per l'imponibilità
  • In caso di dubbio, è consigliabile produrre documentazione fotografica e informazioni su accessi e visibilità e, se necessario, proporre ricorso/amministrativo o giudiziario per ottenere l'accertamento della non imponibilità

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