Sentenza del 20/07/2020 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Difetto dei requisiti della diffusione e rilevanza dei pannelli segnaletici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente ha contestato la pretesa impositiva sostenendo che i pannelli collocati all'interno del centro commerciale non soddisfano i requisiti di "diffusione" e "rilevanza" previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993 e, pertanto, non integrano il presupposto impositivo della legge (mancanza di diffusione verso il pubblico esterno e di rilevanza ai fini pubblicitari secondo la normativa)
La decisione
il giudice ha ritenuto che i messaggi esposti esclusivamente all'interno di un centro commerciale, rivolti prevalentemente agli avventori della struttura e non chiaramente visibili o diretti al pubblico esterno, non realizzano la necessaria diffusione e rilevanza ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993. Di conseguenza è stata accolta la pronuncia favorevole al ricorrente e annullata/soppressa la pretesa impositiva o l'ingiunzione tributaria relativa a quei pannelli (salvo che non emerga prova di visibilità esterna o di finalità pubblicitaria rivolta all'esterno)
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 5
l'art. 5 richiede, per l'assoggettamento all'imposta, che la comunicazione abbia requisiti di diffusione e rilevanza verso il pubblico. I pannelli posti all'interno di un centro commerciale, non visibili né diretti a un pubblico esterno più ampio, non soddisfano tali requisiti e quindi non costituiscono presupposto impositivo
Massime di principio
- Per essere soggetta all'imposta sulla pubblicità, la comunicazione deve avere una diffusione effettiva verso il pubblico generale o assumere rilevanza pubblicitaria al di fuori di un contesto privato; segnali rivolti esclusivamente agli utenti interni di una struttura privata spesso non sono imponibili
- Valutare la visibilità: se il pannello è visibile dalla pubblica via o da spazi aperti al pubblico esterno, può configurare presupposto impositivo; se è confinato all'interno e rivolto solo ai clienti della struttura, generalmente no
- Considerare il contenuto e la finalità: messaggi chiaramente promozionali diretti a un pubblico esteso tendono a essere imponibili; segnalazioni interne di servizio o informative rivolte esclusivamente agli avventori del centro commerciale possono essere escluse
- Onere della prova: l'amministrazione che pretende l'imposta deve dimostrare la diffusione e la rilevanza pubblicitaria; il contribuente può fornire planimetrie, foto e attestazioni per provare la limitata visibilità
- Durata e frequenza non sono gli unici elementi decisivi: la collocazione e la direzione del messaggio (verso l'esterno o limitata all'interno) sono fondamentali per l'imponibilità
- In caso di dubbio, è consigliabile produrre documentazione fotografica e informazioni su accessi e visibilità e, se necessario, proporre ricorso/amministrativo o giudiziario per ottenere l'accertamento della non imponibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2020Sentenza del 20/07/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 lug 2020Sentenza del 20/07/2020 n. 80 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 lug 2020Sentenza del 20/07/2020 n. 86 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 lug 2020Sentenza del 20/07/2020 n. 92 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 lug 2020Sentenza del 20/07/2020 n. 152 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 20 lug 2020Sentenza del 20/07/2020 n. 2304 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →