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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24796/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l'Ufficio, a fronte di una richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2012 e già assistita da garanzia ex art. 38-bis, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, invitava la società a prestare un'ulteriore garanzia fideiussoria per la presenza di carichi pendenti e, contestualmente, sospendeva il procedimento di rimborso. La CTR del Molise aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo della società perché la notifica via PEC del provvedimento era invalida e perché, nel merito, non era dovuta alcuna ulteriore garanzia, in assenza di violazioni definitivamente accertate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 82/2005 e dell'art. 112 c.p.c., censurando l'affermazione di invalidità della notifica a mezzo PEC e la conseguente tempestività dell'impugnazione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'obbligo di prestare garanzia per i carichi pendenti solo perché non ancora definitivamente accertati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorso non affrontava adeguatamente la circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 6 CAD, della preventiva dichiarazione da parte della contribuente del proprio indirizzo PEC. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in presenza di carichi pendenti, il rimborso IVA può essere sospeso e subordinato alla prestazione di garanzia fideiussoria estesa fino alla definitività degli accertamenti relativi a quei carichi, secondo il principio già espresso in giurisprudenza e il collegamento con l'istituto del fermo amministrativo e con le regole generali in tema di compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    la garanzia prestata per il rimborso IVA non esclude la possibilità di richiedere un'ulteriore garanzia quando il rimborso sia sospeso per carichi pendenti; tale garanzia deve coprire il periodo fino alla definitività degli accertamenti relativi ai carichi stessi

  • art. 6 d.lgs. n. 82/2005

    versione ratione temporis anteriore al d.lgs. n. 217/2017

    nel regime applicabile, le pubbliche amministrazioni potevano utilizzare la PEC per le comunicazioni con i soggetti che avessero preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della normativa tecnica

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo viene dichiarato inammissibile per carenza di specificità, non per una diversa interpretazione nel merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro del primo motivo, inerente alla dedotta nullità per violazione di norme processuali

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del secondo motivo, inerente alla dedotta violazione di legge sostanziale

  • art. 69, quinto comma, r.d. n. 2240/1923

    richiamato come istituto formale collegato alla disciplina della sospensione per carichi pendenti, in particolare al fermo amministrativo

  • d.lgs. n. 217/2017

    la Corte ne richiama l'efficacia temporale per precisare che la modifica dell'art. 6 CAD non era ancora applicabile al caso concreto

  • d.l. n. 193/2016, art. 7-quater, commi 6 e 7, conv. in L. n. 225/2016

    richiamato dalla CTR per affermare la data di abilitazione dell'Agenzia alla notifica via PEC, ma la Corte non segue tale impostazione nel merito del primo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la validità di una notificazione è inammissibile se non contiene una specifica contestazione degli elementi fattuali decisivi presupposti dalla norma applicabile, come la preventiva dichiarazione dell'indirizzo PEC da parte del destinatario.
  • In materia di rimborso IVA, la presenza di carichi pendenti consente la sospensione del rimborso e la richiesta di una garanzia fideiussoria destinata a operare sino alla definitività degli accertamenti relativi a tali carichi.
  • L'esistenza di carichi pendenti incide sul diritto al rimborso perché, se i relativi debiti fossero definitivamente accertati, l'amministrazione dovrebbe operare la compensazione con il credito chiesto a rimborso; pertanto la garanzia richiesta non è priva di causa.
  • La valutazione sulla necessità della garanzia per carichi pendenti non può essere limitata alla sola assenza di un accertamento definitivo in senso formale, poiché la disciplina mira a presidiare il possibile sorgere del debito tributario e la sua futura compensazione con il credito IVA.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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