Sentenza n. 5778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 160/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di prosecuzione dell’attività adottato ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990 in relazione a una SCIA per il mutamento di destinazione d’uso di un negozio in autorimessa pertinenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva presentato una SCIA per trasformare un locale accatastato come negozio, sito al piano terreno, in autorimessa, con adeguamento del gradino di accesso. Il Comune aveva vietato la prosecuzione dell’attività ritenendo, da un lato, che il locale non fosse ubicato nello stesso edificio dell’appartamento cui sarebbe stato asservito, in asserita violazione dell’art. 9, comma 1, l. 122/1989, e, dall’altro, che lo stato dei luoghi non fosse legittimo perché il progetto originario prevedeva al piano terreno un unico locale indiviso. In appello sono stati dedotti: ultrapetizione del TAR e violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, poiché il primo giudice aveva fondato il rigetto anche sulla mancata coincidenza tra proprietaria del box e proprietaria dell’appartamento principale; erronea interpretazione dell’art. 9, comma 1, l. 122/1989, che non imporrebbe la collocazione del parcheggio pertinenziale nello stesso edificio dell’unità immobiliare principale; violazione dell’art. 19 l. 241/1990, difetto di presupposto, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento; difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del legittimo affidamento quanto alla pretesa abusività dello stato dei luoghi, considerando l’approvazione del progetto, il pagamento dell’oblazione per modeste difformità interne, la dichiarazione di abitabilità e il regolare accatastamento dell’unità. Sono stati inoltre riproposti i motivi di primo grado.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il TAR aveva integrato e sostituito la motivazione dell’atto amministrativo, fondando la decisione su una ragione diversa sia da quelle dedotte dalla ricorrente sia da quelle poste dal Comune a base del divieto di prosecuzione. Tale statuizione ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di ultrapetizione, applicabile anche al processo amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Nel merito, il Consiglio di Stato ha escluso l’illegittimità dello stato dei luoghi: l’edificio era stato autorizzato, le modeste difformità interne erano state accertate e definite mediante pagamento dell’oblazione, l’immobile era stato dichiarato abitabile e l’unità era stata regolarmente accatastata; tali difformità non erano quindi più opponibili. Quanto all’art. 9, comma 1, l. 122/1989, il giudice ha affermato che, per i parcheggi da realizzare nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, la norma non richiede che il locale pertinenziale si trovi nello stesso edificio dell’unità immobiliare principale, requisito previsto invece per i parcheggi da realizzare nel sottosuolo degli stessi. Di conseguenza, sono stati riformati la sentenza del TAR e il provvedimento comunale, con accoglimento del ricorso di primo grado. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000 oltre accessori.
Norme richiamate
divieto di prosecuzione dell’attività
Il potere inibitorio sulla SCIA deve essere esercitato sulla base della concreta carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge; le ragioni dell’intervento devono essere quelle espresse dall’amministrazione.
i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti
Per i parcheggi pertinenziali realizzati nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, la disposizione non impone che tali locali siano ubicati nello stesso edificio dell’unità immobiliare cui il parcheggio è asservito; tale requisito riguarda il diverso caso dei parcheggi realizzati nel sottosuolo degli stessi immobili.
impossibilità del giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda del ricorrente
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si applica anche al processo amministrativo e vieta al giudice di fondare la decisione su fatti o situazioni esterni agli atti delle parti o su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio.
È richiamato in relazione al divieto per il giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati e alla non sostituibilità delle ragioni dell’amministrazione mediante motivazione giudiziale.
È richiamato quale base processuale per la riproposizione in appello dei motivi dedotti in primo grado.
È richiamato in relazione agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria edilizia richiamata dal giudice non ha natura penale né finalità punitiva, ma assolve a una funzione ripristinatoria e produce effetti sul soggetto in rapporto con il bene, indipendentemente dalla sua qualità di autore dell’abuso.
È richiamato in relazione alla documentazione dello stato legittimo dell’immobile.
art. 106 e seguenti R.D.L. n. 383/1934
Le difformità interne riscontrate nel 1958 furono oggetto di contravvenzione definita mediante pagamento dell’oblazione, con conseguente non opponibilità delle stesse nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando respinge il ricorso sulla base di una ragione autonoma, non contenuta nella motivazione dell’atto impugnato né dedotta dalle parti, così integrando o sostituendo giudizialmente la motivazione amministrativa.
- Nell’interpretazione dell’art. 9, comma 1, l. 122/1989, il requisito della collocazione nello stesso edificio dell’unità immobiliare principale riguarda i parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo degli stessi immobili, ma non è richiesto per i parcheggi realizzati in locali siti al piano terreno dei fabbricati.
- Le difformità edilizie interne previamente accertate e definite mediante il pagamento dell’oblazione, seguite dalla dichiarazione di abitabilità dell’edificio e dal regolare accatastamento dell’unità immobiliare, non possono essere nuovamente opposte dall’amministrazione come causa ostativa, in assenza di ulteriori elementi che ne dimostrino l’illegittimità.
- Il potere inibitorio esercitato sulla base di una SCIA deve fondarsi su ragioni effettivamente riconducibili ai requisiti e presupposti previsti dalla disciplina applicabile e non può essere sostenuto in giudizio mediante motivazioni nuove o diverse rispetto a quelle espresse nel provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →