Cassazione Civile, Ordinanza n. 06079/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui venivano recuperate a tassazione maggiori IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori, per l'asserita indeducibilità di costi sostenuti per tre contratti di sponsorizzazione pubblicitaria stipulati con associazioni sportive dilettantistiche. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che, trattandosi di spese di importo inferiore a 200.000 euro e sostenute a favore di ASD, operasse una presunzione assoluta di inerenza ai sensi dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, senza che potesse essere svolta alcuna verifica di antieconomicità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la norma configura una presunzione assoluta solo della natura pubblicitaria della spesa e non anche della sua inerenza, che resterebbe accertabile dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Ufficio. Ha affermato che, quando ricorrano i presupposti normativi dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, e cioè sponsorizzazione resa a favore di soggetto sportivo dilettantistico, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale dell'immagine o dei prodotti dello sponsor ed effettiva attività promozionale del beneficiario, opera una presunzione assoluta non solo della natura pubblicitaria ma anche dell'inerenza e congruità del costo, con conseguente irrilevanza delle valutazioni dell'Ufficio sulla congruità rispetto a ricavi, fatturato o reddito. Poiché nella specie la contestazione riguardava proprio l'incoerenza/incongruità dei costi rispetto ai ricavi, la CTR ha correttamente applicato tali principi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
La disposizione, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità delle sponsorizzazioni effettuate in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, purché ricorrano i presupposti normativi; in tal caso l'Ufficio non può contestare la congruità del costo rispetto ai ricavi o al reddito.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dall'Ufficio per sostenere che la deducibilità dei costi richiede il requisito dell'inerenza, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso di sponsorizzazioni sportive dilettantistiche che rientrino nell'art. 90, comma 8, la regola speciale prevale e rende irrilevante la contestazione sulla congruità.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma non ritenuto decisivo, perché nella fattispecie la presunzione assoluta di legge escludeva la possibilità per l'Ufficio di fondare la ripresa su una diversa valutazione di antieconomicità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni rese a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, se ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, beneficiano di una presunzione assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità del costo.
- In presenza della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, l'Amministrazione finanziaria non può negare la deducibilità del costo sulla base della sola asserita antieconomicità o dell'incongruità rispetto ai ricavi o al fatturato.
- La nozione di inerenza, in materia di reddito d'impresa, è qualitativa e si collega all'attività imprenditoriale nel suo complesso; tuttavia, quando interviene una presunzione assoluta di legge, il sindacato sull'inerenza è precluso nei limiti segnati dalla norma speciale.
- La presunzione assoluta non opera se non siano stati accertati tutti i presupposti fattuali richiesti dalla legge; solo in tal caso l'Ufficio può contestare la deducibilità del costo.
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