Cassazione Civile, Ordinanza n. 04677/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 3.355,31 ottenuto da un consorzio per il pagamento di somme pretese in base a delibere consortili. Il destinatario del decreto propose opposizione e ottenne l’annullamento del monitorio dal giudice di pace. Il consorzio impugnò la decisione con appello, ma il Tribunale di Roma dichiarò l’appello inammissibile, ritenendo che l’ente fosse già estinto e, comunque, che l’atto di gravame difettasse di specificità ex art. 342 c.p.c.; rilevò inoltre che le delibere poste a fondamento della pretesa erano già state caducate con decisioni definitive. In cassazione il consorzio articolò cinque motivi: (1) violazione dell’art. 30 c.c. e delle norme attuative, sostenendo che la pronuncia di scioglimento non comportasse immediata estinzione ma solo apertura della liquidazione; (2) violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., deducendo che l’estinzione non potesse dirsi efficace prima del giudicato del 2019; (3) violazione dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., contestando la declaratoria di genericità dell’appello; (4) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 per la mancata compensazione delle spese e per la liquidazione della voce trattazione/istruttoria; (5) violazione degli artt. 101, 112 e 182 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere il Tribunale posto le spese a carico del soggetto fisico rappresentante l’ente senza previa sollecitazione del contraddittorio. Il controricorrente eccepì anche la nullità della procura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto l’eccezione di nullità della procura, ritenendola conforme all’art. 83 c.p.c.; ha però giudicato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto né confrontato adeguatamente i motivi di appello con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha ritenuto inammissibili anche i primi due motivi, perché non idonei a scalfire la ratio decidendi del Tribunale, fondata sulla violazione dell’art. 342 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sulle spese nella parte relativa alla compensazione, ribadendo il potere discrezionale del giudice di merito, e infondata la censura sulla voce trattazione/istruttoria. Infine ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che l’estinzione dell’ente e il conseguente difetto di legittimazione attiva retroagivano al momento della proposizione della lite e che la condanna alle spese in capo al rappresentante persona fisica costituiva effetto conseguente, senza necessità di specifica istanza o di contraddittorio ex art. 101 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere che la causa di scioglimento dell’ente non ne determini l’immediata estinzione, ma solo l’apertura della liquidazione.
artt. 11 e segg. disp. att. c.c.
Richiamati in relazione alla disciplina dello scioglimento/liquidazione dell’ente consortile.
Richiamato dal ricorrente in tema di effetti costitutivi delle sentenze.
Richiamato per contestare l’efficacia della pronuncia definitiva e la pretesa opponibilità del giudicato.
La Corte ribadisce che l’ammissibilità dell’appello esige motivi specifici e confrontati con la sentenza impugnata; la censura in cassazione è inammissibile se non rispetta a sua volta il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 342 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza di appello.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato sia in relazione alla motivazione e al giusto processo, sia con riguardo alle spese e al contraddittorio.
Indicato come norma processuale di accesso ai singoli motivi di ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo deve essere specifico e contenere la trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti.
La procura è ritenuta valida perché la firma per autentica del difensore richiama il provvedimento da impugnare e risulta successiva all’atto impugnato.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazione espressa del mancato uso della facoltà.
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ritiene infondata la doglianza sulla voce trattazione/istruttoria.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La Corte esclude la necessità di preventiva sollecitazione del contraddittorio sulla questione delle spese posta dal giudice.
Invocato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione nella condanna alle spese a carico del rappresentante dell’ente.
La Corte esclude che fosse necessario un provvedimento di regolarizzazione dopo l’accertata estinzione dell’ente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sull’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede che il ricorrente riporti in modo essenziale ma sufficiente sia il contenuto dei motivi di gravame sia i passaggi decisivi della sentenza impugnata, così da consentire alla Corte il controllo sulla reale conformità all’art. 342 c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito poggia su una autonoma ragione di inammissibilità, il ricorrente deve aggredire specificamente quella ragione.
- L’accertamento giudiziale dell’estinzione di un ente determina il difetto di legittimazione processuale che retroagisce al momento della proposizione della lite, con conseguenze anche sulla condanna alle spese.
- La facoltà di compensare le spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è di regola censurabile in cassazione solo perché non espressamente motivata.
- La questione dell’individuazione del soggetto tenuto alle spese, quando deriva dall’accertata estinzione di un ente, è questione di diritto che non impone necessariamente un previo contraddittorio ex art. 101 c.p.c. né un provvedimento di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.
- Per contestare la validità della procura o di un atto processuale in cassazione occorre che la doglianza sia supportata dal dato testuale rilevante; in presenza di autenticazione del difensore e di chiaro riferimento al provvedimento impugnato, la procura è valida.
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