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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22663/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Glaudi era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché sorpreso alla guida dopo che gli era stata revocata la patente con decreto prefettizio del 10/12/2018. Successivamente, il 17/11/2020, il Vice Prefetto ha revocato in autotutela il precedente decreto di revoca (perché adottato in modo automatico alla stregua di una normativa poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale). Il ricorrente ha dedotto in Cassazione che la successiva revoca del provvedimento prefettizio produce effetti ex tunc e che, pertanto, al momento in cui fu sorpreso alla guida egli era in realtà già riabilitato/abilitato alla guida, facendo venire meno il presupposto materiale del reato contestato. In subordine aveva contestato che i giudici non avessero adeguatamente valutato la tenuità del fatto e la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo. Ha affermato il principio che la dichiarazione di illegittimità costituzionale e le pronunce amministrative che annullano atti adottati sulla base di norme poi censurate possono incidere retroattivamente su rapporti ancora aperti, consentendo al giudice penale di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo quando esso incide sulla fattispecie criminosa. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che la revoca prefettizia della patente, adottata automaticamente sulla base di una disciplina poi ritenuta incostituzionale, sia stata efficacemente disapplicata dall'amministrazione e che tale disapplicazione incida sul presupposto del reato: ne consegue l'assorbimento dei restanti motivo di doglianza e la riforma della decisione di merito (annullamento della decisione impugnata in relazione alla responsabilità penale). Esito favorevole al ricorrente (annullamento della condanna e rimessione della posizione secondo quanto disposto dalla Corte).

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato per il quale l'imputato era stato condannato (misure di prevenzione/reati connessi alla materia di prevenzione). La sentenza valuta se il presupposto materiale (revoca della patente) sussistesse alla data del fatto.

  • art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Disciplina della revoca della patente in ambito amministrativo. Nel caso concreto la pronuncia della Corte costituzionale ha censurato la disciplina nella parte che determinava automatismi nella revoca; la Corte di cassazione ha ritenuto che l'illegittimità e la conseguente disapplicazione/annullamento amministrativo incidano sul presupposto materiale del reato.

  • Principio di efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità (giurisprudenza Corte Cost. e Cassazione, es. Sez. U. n. 17179/2002 e n. 27614/2007)

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia invalidante che può dispiegare effetti retroattivi sui rapporti ancora aperti o in corso di giudizio; il giudice penale deve disapplicare la norma illegittima o tener conto dell'effetto della declaratoria quando essa incide sulla fattispecie o su atti amministrativi rilevanti per la responsabilità penale.

  • art. 49, secondo comma, c.p.

    Norma richiamata in parte dalla difesa (sulla capacità di intendere e volere o condizioni di imputabilità) ma non decisiva; la Corte non ha accolto questo profilo come decisivo rispetto al primo motivo.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ha invocato la tenuità ma la Corte ha ritenuto assorbito il motivo principale (relativo all'assenza del presupposto materiale) e non ha accolto separatamente quest'ulteriore doglianza.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 545-bis c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alla richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e alle regole sulle impugnazioni; la Corte ha ritenuto non necessaria la disamina approfondita a seguito dell'accoglimento del primo motivo.

  • Corte costituzionale, sentenze nn. 22/2018, 24/2020, 99/2020, 21/2022

    Pronunce citate che hanno censurato aspetti della disciplina che prevedeva automatismi nella revoca della patente, orientando la valutazione sulla possibilità di verifica di necessità/opportunità e sull'operatività retroattiva della declaratoria di incostituzionalità.

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità ha efficacia invalidante e può produrre effetti retroattivi sui rapporti o fatti ancora pendenti: il giudice penale deve disapplicare la norma o tener conto della disapplicazione amministrativa quando ciò incide su un elemento essenziale della fattispecie delittuosa.
  • Se un provvedimento amministrativo su cui si fonda l'elemento oggettivo di un reato viene annullato o disapplicato in ragione di norme poi dichiarate incostituzionali, il giudice penale deve valutare se tale annullamento fa venire meno il presupposto materiale del reato e, se sussiste tale effetto, non può fondare la condanna su quell'atto.
  • Il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo è ammesso quando l'illegittimità dell'atto incide sulla configurazione della fattispecie penale (ossia quando la legalità dell'atto è elemento essenziale del reato) o quando l'atto è assente, inesistente o viziato da carenza assoluta di potere.
  • La valutazione di cause di non punibilità (es. tenuità del fatto) o di misure sostitutive della pena va comunque considerata, ma perde rilevanza se il presupposto materiale della responsabilità penale viene meno per disapplicazione o annullamento dell'atto amministrativo su cui si fondava la incriminazione.
  • In casi analoghi è fondamentale verificare la situazione temporale: la retroattività opera per rapporti non ancora definiti o fatti giuridici non esauriti; situazioni consolidate o giudicati definitivi non vengono normalmente rimesse in discussione.

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