Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22615/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iovinella era stato condannato per detenzione a fini di vendita di 580 grammi di tabacchi lavorati esteri (TLE), ritenuto reo del reato di contrabbando ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 296, comma 2, del d.P.R. n. 43/1973, con aggravante della recidiva. In cassazione il ricorrente denunciava carenza di motivazione; il Procuratore generale e la difesa hanno chiesto l'annullamento perché nel frattempo la fattispecie era stata depenalizzata dal d.lgs. 141/2024 (art. 84) che trasforma in illecito amministrativo la detenzione fino a 15 kg di tabacco lavorato, salvo ricorressero le aggravanti di cui all'art. 85.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, per la sopravvenuta depenalizzazione operata dal d.lgs. 141/2024 (art. 84), la condotta relativa a 580 grammi di TLE non è più prevista dalla legge come reato ma come illecito amministrativo (art. 84, comma 2). Non essendovi le aggravanti dell'art. 85, la recidiva non è idonea a mantenere la punibilità penale (l'art. 89 disciplina la recidiva ma si applica ai delitti, mentre la condotta è ora amministrativa). Gli atti sono stati trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative competenti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 141/2024, art. 84

    "1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. 3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000"

    La norma depenalizza e trasforma in illecito amministrativo la detenzione per la vendita di TLE fino a 15 kg (salvo presenza delle aggravanti di cui all'art. 85); solo oltre 15 kg permane la fattispecie penale.

  • d.lgs. 141/2024, art. 85

    Elenca le circostanze aggravanti che, se presenti, mantengono la rilevanza penale anche per quantitativi che altrimenti sarebbero amministrativi (es. uso di mezzi di trasporto di terzi, uso di armi, associarsi in più persone, connessione con altri reati, alterazioni di veicoli, uso di strutture societarie/finanziarie estere).

  • d.lgs. 141/2024, art. 89

    «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ... Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi»

    L'art. 89 disciplina la recidiva in materia di contrabbando ma si applica ai 'delitti' di contrabbando; non può essere usato per re-imputare rilevanza penale a fatti che la legge successiva ha trasformato in illecito amministrativo.

  • d.P.R. 43/1973, artt. 296 e art. 291-bis (richiamati)

    Normativa previgente che puniva il contrabbando e prevedeva sanzioni penali o pecuniarie; la nuova disciplina del 2024 ha modificato la rilevanza penale di parte delle ipotesi precedenti.

  • cod. proc. pen., art. 599-bis

    Norma procedurale in sede di Corte d'appello utilizzata per la pronuncia di modifica della pena (richiamata nel procedimento d'appello).

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Motivazione di censura del ricorrente in cassazione (presunta carenza di motivazione del provvedimento impugnato).

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025; Sez. 5, n. 8735 del 2018)

    La giurisprudenza ha già affermato che la detenzione ai fini di vendita di tabacchi lavorati in quantità inferiori a 15 kg è fatto non più previsto dalla legge come reato se non ricorrono le aggravanti; inoltre principio secondo cui la sopravvenuta depenalizzazione impone l'annullamento delle condanne e la revoca delle statuizioni civili o sanzioni illegittimamente irrogate.

Massime di principio

  • Se la condotta di detenzione/vendita di tabacchi lavorati riguarda quantitativi fino a 15 kg convenzionali e non sussistono le aggravanti previste dall'art. 85 del d.lgs. 141/2024, la fattispecie è amministrativa e non penale: non è procedibile penalmente e le eventuali condanne penali sopravvenute devono essere annullate.
  • La recidiva (art. 89) non è di per sé mezzo per ricondurre nell'ambito penale una condotta che la legge ha trasformato in illecito amministrativo, perché quella norma si applica ai delitti ancora sanzionati penalmente.
  • Quando interviene una depenalizzazione sopravvenuta rispetto a una condanna, il giudice della cassazione può annullare la sentenza anche se il ricorso sarebbe inammissibile per altre ragioni, e può revocare statuizioni civili e sanzioni illegittimamente irrogate.
  • Se ricorrono le aggravanti elencate all'art. 85, permane la rilevanza penale anche per quantità che altrimenti sarebbero amministrative; va quindi sempre verificata la presenza di tali aggravanti prima di qualificare la fattispecie.
  • In presenza di depenalizzazione, gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente (es. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe sollecitare l'applicazione della disciplina sopravvenuta invocando la depenalizzazione e chiedendo l'annullamento senza rinvio; il pubblico ministero può concordemente chiedere lo stesso risultato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.