Cassazione Penale, Sentenza n. 22619/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/12/2024 che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna: una (Corte d'Appello di Napoli 23.2.2021) relativa a reati commessi 2005-2010 (tra cui art.513-bis aggravato da 'metodo mafioso') e l'altra (Corte d'Appello di Roma 9.10.2023) relativa a reati commessi 2013-2017 (tra cui art.512-bis, intestazione fittizia). La ricorrente deduce violazione e erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p., illogicità della motivazione per mancata valutazione di un'ordinanza della Corte di Appello di Napoli favorevole al fratello e sostiene che i reati siano riconducibili a un unico progetto criminoso familiare volto al predominio nel mercato ortofrutticolo di Fondi, nonostante i periodi temporali divergenti e le misure coercitive.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la consistente distanza temporale tra le condotte (2004/2005 fino al 2018) e i frequenti periodi di detenzione interrompono la prova di un preesistente disegno unitario di delinquere necessario per il riconoscimento della continuazione. È stato altresì valorizzato il fatto che il reato di intestazione fittizia è emerso come reazione alle vicende giudiziarie e alle misure ablative subite (quindi reato occasionato da circostanze sopravvenute), non come elemento di un programma criminoso concepito fin dall'inizio. La Corte ha escluso che la contiguità alla stessa 'galassia' criminale o il diverso trattamento del fratello determinino automaticamente la continuazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola l'incidente di esecuzione per l'applicazione della continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione valutativa del giudice dell'esecuzione sui fatti posti a base dell'istanza.
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione (concatenazione di più delitti); la Corte ha interpretato che per riconoscere la continuazione occorre che i reati siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso previamente concepito dall'agente, valutazione che può essere esclusa da un ampio intervallo temporale e da periodi di detenzione.
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione di tipo mafioso; la sentenza osserva che la mera contiguità alla stessa associazione o clan non è di per sé sufficiente a determinare la continuazione tra reati commessi in tempi diversi.
art. 513-bis cod. pen.
Reato relativo a condotte aggravate dal 'metodo mafioso' (nel primo procedimento la ricorrente è stata condannata per tale fattispecie quale gestore della società Lazialfrigo). La Corte ha rilevato che la presenza di tale condanna non obbliga a riconoscere automaticamente il vincolo di continuazione con fatti successivi, specie se intercorrono lunghi intervalli temporali.
art. 512-bis cod. pen.
Reato di intestazione fittizia di beni (seconda sentenza riguardava intestazione fittizia della società 'La Suprema'); la Corte ha interpretato tale reato come reazione occasionale a esigenze investigative/ablative emerse dopo le prime vicende penali, non come parte di un programma criminoso originario.
art. 648-ter cod. pen.
Reato di riciclaggio (citato negli atti); utilizzato per descrivere la natura dei reati collegati alle attività imprenditoriali oggetto dei procedimenti, ma non decisivo ai fini della continuazione se non inserito in un disegno unitario provato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto l'addebito delle spese alla ricorrente per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la prova che i reati successivi siano riconducibili a un unico progetto criminoso previamente concepito dall'agente; la mera contiguità territoriale o l'appartenenza a una stessa 'galassia' criminale non bastano.
- Un ampio lasso di tempo tra i reati, specie se accompagnato da periodi di detenzione o misure coercitive, indebolisce fortemente l'ipotesi di un disegno criminoso unitario e può giustificare il rigetto della continuazione.
- Reati che sorgono come reazione a eventi sopravvenuti (es. misure ablative, indagini e arresti) sono più agevolmente qualificabili come occasionati o contingenti e difficilmente ricondotti a un programma deliberato fin dall'origine.
- L'onere di allegare e documentare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una programmazione unitaria incombe sul richiedente in sede esecutiva; valutazioni alternative dei fatti sono rimesse al giudice dell'esecuzione e sindacabili solo se illogiche o contraddittorie.
- Il diverso esito di provvedimenti cautelari o esecutivi già adottati nei confronti di altri coindagati/coimputati non crea un automatismo favorevole: il giudice dell'esecuzione valuta autonomamente la posizione di ciascun condannato rispetto alla continuazione.
- Nel confronto tra concorso di persone e continuazione di reati va ricordato che il concorso richiede la volontà cosciente del concorrente di contribuire al risultato del singolo reato, mentre la continuazione richiede una rappresentazione anticipata e unitaria dei molteplici episodi delittuosi.
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