Cassazione Penale, Sentenza n. 22618/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/10/2024 che, accogliendo la richiesta del Procuratore Generale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa in precedenza a Yassir. Il ricorrente ha dedotto che il giudice dell'esecuzione non ha documentalmente verificato, acquisendo i fascicoli del giudizio di cognizione, se le cause ostative alla concessione del beneficio risultassero note ai giudici della cognizione al momento della terza e della quarta concessione della sospensione condizionale, violando così gli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e i principi di diritto richiamati.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio. La motivazione è che il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di avere acquisito i fascicoli della cognizione né di altri elementi concreti che dimostrassero che le cause ostative non fossero note ai giudici della cognizione, in violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite (n. 37345/2015) secondo cui il giudice dell'esecuzione, per verificare la legittimità della concessione, deve acquisire il fascicolo del giudizio salvo che le cause ostative risultassero documentalmente al giudice della cognizione.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
comma quarto (richiamato nel testo)
Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la revoca in sede esecutiva è possibile se esistono cause ostative non note al giudice della cognizione, ma il giudice dell'esecuzione deve verificare documentalmente tale circostanza acquisendo il fascicolo del giudizio.
art. 163 cod. pen.
Attiene ai presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena; dal ricorso si evince la rilevanza di verificare se tali presupposti sussistessero o fossero ostacolati al momento delle precedenti concessioni.
art. 168 cod. pen.
Richiamato in relazione alle norme sulla sospensione condizionale e sui suoi limiti/effetti; nella decisione è stato considerato unitamente agli altri articoli nel quadro del controllo esecutivo sulla legittimità delle precedenti concessioni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma procedurale che indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore: inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
Sezioni Unite, n. 37345 del 23/4/2015
P.m. in proc. Longo, Rv. 264381-01 (richiamata testualmente nel provvedimento)
Principio di diritto centrale nel caso: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164 comma 4 se esistono cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione; pertanto il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio per la verifica.
art. 628 e art. 495 cod. pen.
Norme penali relative ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato (menzionate per identificare i provvedimenti di condanna che hanno portato alle concessioni e alla successiva revoca).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164 cod. pen. solo dopo aver verificato se le cause ostative effettivamente esistevano e se queste risultavano già note al giudice della cognizione.
- Per effettuare la verifica il giudice dell'esecuzione deve, di regola, acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione e dare atto motivatamente di tale acquisizione o di altri elementi concreti che giustifichino la revoca.
- Se le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione, la contestazione della legittimità della concessione deve essere esperita con i mezzi impugnatori ordinari (in particolare nel merito), non in sede esecutiva.
- Un errore di diritto nella concessione della sospensione condizionale, accertabile dagli atti, è rimediabile principalmente mediante impugnazione in sede di merito; la fase esecutiva non può sostituirsi all'ordinario rimedio se manca la verifica documentale richiesta.
- Nella motivazione dell'ordinanza esecutiva è necessario indicare espressamente gli atti acquisiti e gli elementi esaminati per dimostrare che le cause ostative non erano note al giudice della cognizione; altrimenti l'ordinanza è vulnerabile di annullamento e rinvio.
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