Cassazione Penale, Sentenza n. 22620/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila che aveva respinto il reclamo del D.A.P. e aveva autorizzato il colloquio visivo della detenuta Aurora Spanò con il figlio Domenico Bellocco, rimettendo al D.A.P. la scelta tra videoconferenza e colloquio in presenza. Il Ministero deduce inosservanza o errata applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, sostenendo che il regime di cui all'art. 41-bis ha finalità di sicurezza tali da richiedere la massima attenzione al parere della D.D.A. (che aveva espresso contrarietà) e che misure come registrazione audio-video o vetro divisorio non escludono il rischio di scambi di messaggi criptici, specialmente quando entrambi i colloquianti sono sottoposti al 41-bis.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il diritto del detenuto a mantenere rapporti affettivi mediante colloqui visivi rientri nel nucleo essenziale dei suoi diritti e possa essere riconosciuto anche quando il familiare è sottoposto al 41-bis, previa valutazione di bilanciamento tra esigenze affettive e di sicurezza. Il Tribunale di Sorveglianza aveva valutato il parere della D.D.A. e non vi aveva ravvisato ragioni ostative; inoltre il Ministero non ha allegato il parere della D.D.A. al ricorso (atto non presente nemmeno nel fascicolo trasmesso), violando l'onere di allegazione e autosufficienza del ricorso. Per questi motivi la censura è stata ritenuta infondata e il ricorso respinto. Si è inoltre ricordato che il Ministero/D.A.P., in quanto parte pubblica, non può essere condannato alle spese in caso di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. Pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Regime differenziato volto a tutelare esigenze di sicurezza pubblica e a prevenire contatti con l'organizzazione criminale; tuttavia il regime non esclude a priori il diritto ai colloqui visivi, che richiede un bilanciamento concreto tra sicurezza e diritto all'affettività.
Norma procedurale rilevante per i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza in materia di trattamento penitenziario differenziato; i provvedimenti del Tribunale possono essere impugnati secondo il rito previsto.
Disciplina del procedimento con riguardo ai provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter; la giurisprudenza rileva che Ministero/D.A.P. come parte pubblica ha specifiche tutele, ivi compresa l'esenzione da condanna alle spese in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 69, comma 6, lett. b) c.p.p. (richiamato ai fini della censura)
Norma processuale citata quale parametro di legittimità nell'impugnazione per cassazione; utilizzata nel ricorso per dedurre inosservanza di regole procedurali e sostanziali.
Circolare D.A.P. 2.10.2017, art. 16
le richieste di colloquio siano accolte, salvo che dal parere della D.D.A. competente non emergano concreti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
La circolare stabilisce che il parere della D.D.A. ha rilevanza istruttoria: le richieste di colloquio vanno in linea di massima accolte salvo contrasto motivato della D.D.A.; il parere non è vincolante ma è elemento di valutazione da ponderare nel bilanciamento.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a mantenere rapporti affettivi mediante colloqui visivi è un diritto fondamentale che, pur soggetto a limitazioni per esigenze di sicurezza del 41-bis, non è automaticamente escluso quando il familiare è anch'egli sottoposto al 41-bis; occorre un bilanciamento concreto caso per caso.
- Il parere della Direzione Distrettuale Antimafia ha natura non vincolante ma rilevante e deve essere effettivamente valutato e motivatamente considerato dai giudici: se il parere contiene elementi ostativi concreti, questi possono giustificare il diniego del colloquio.
- Misure cautelari (registrazione audio-video, vetro divisorio, videoconferenza) possono costituire limiti calibrati per contemperare sicurezza e affettività, ma non sono sempre idonee a eliminarne ogni rischio: la loro efficacia va valutata in concreto rispetto alla possibilità di comunicazioni criptiche.
- In sede di impugnazione è essenziale allegare gli atti decisivi richiamati (ad es. il parere della D.D.A.); la mancata allegazione quando il ricorso si fonda sul contenuto di tali atti determina carenza di autosufficienza e può determinare il rigetto per motivi procedurali.
- Quando entrambi i colloquianti sono sottoposti al 41-bis, la scrutinio è più rigoroso e la decisione richiede motivazione specifica sulle concrete ragioni di pericolo e sulle cautele adottate.
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