Cassazione Penale, Sentenza n. 22616/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 14/06/2024 della Corte d'assise d'appello di Napoli (pronunciata in rinvio dopo annullamento della Cassazione), censurando soprattutto carenze e contraddizioni della motivazione: mancata e insufficiente valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (in particolare Antonio Abbate, Luigi Diana, Raffaele Bidognetti, altri), omissione di esame di elementi prodotti a prova contraria (art. 495 c.p.p.) e di rinnovazione probatoria (art. 603 c.p.p.), mancanza di specificazione del contributo concreto attribuito a Panaro (ruolo di coordinatore), incongruenze tra rilievi medico-legali (assenza di frattura dell'osso ioide) e la descrizione dello strangolamento, e omessa trattazione dell'esclusione o meno di aggravanti (premeditazione, motivi abietti e futili) per Aniello Bidognetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato la decisione della Corte d'assise d'appello di Napoli, che aveva, dopo rinnovazione istruttoria, confermato la responsabilità penale di Aniello Bidognetti e di Sebastiano Panaro per l'omicidio di Maurizio Scamperti (e di Panaro anche per l'omicidio di Ubaldo Scamperti), condannandoli all'ergastolo (con riduzione dell'isolamento diurno per Panaro a sei mesi) e dichiarando estinte per prescrizione alcune altre imputazioni (arresto/porto d'armi e soppressione di cadavere) e l'improcedibilità per morte per altro imputato. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del rinvio: il giudice poteva compiere una nuova valutazione complessiva del materiale probatorio, aveva esaminato e motivato le questioni sollevate (compresa la credibilità dei collaboratori e la valutazione degli esiti peritali alla luce dello stato di decomposizione del cadavere) e la motivazione risultava logicamente costituita e compatibile con una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice è chiamato a trattare e motivare i punti segnalati dalla Cassazione, ma può esaminare l'intero compendio probatorio e fondare il convincimento anche su argomenti diversi da quelli ritenuti viziati.
art. 628, cod. proc. pen.
Riferimento normativo invocato dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha richiamato i limiti e le possibilità del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'omessa analisi di censure; la Corte ha valutato che la motivazione impugnata ha dato conto dei profili richiesti.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno compiuto una valutazione articolata e positiva della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Prova contraria: la Corte ha ritenuto che gli elementi denunciati come acquisiti a prova contraria siano stati considerati o resi recessivi alla luce della valutazione complessiva delle fonti probatorie.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Rinnovazione istruttoria: il giudice del rinvio ha potuto disporre nuovi atti istruttori e valutare le prove rinnovate, come avvenuto nel caso.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato l'imputazione di concorso nell'omicidio sulla base delle dichiarazioni convergenti e degli altri riscontri.
art. 575 cod. pen.
Delitto di omicidio: norma sostanziale applicata per la qualificazione dei reati e per la statuizione della condanna all'ergastolo.
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Cassazione: controllo sulla motivazione in termini di logico apparato argomentativo e compatibilità con il senso comune; non è ammessa una rivalutazione dei fatti o una 'migliore' ricostruzione probatoria da parte della Corte di legittimità.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di motivi di impugnazione: la Corte ha considerato le questioni dedotte alla luce dei parametri di legittimità.
art. 577 n. 3 e 4 cod. pen.
Aggravanti (premeditazione e motivi abietti e futili): la Corte ha ritenuto che tali profili siano stati sufficientemente considerati nella motivazione e la mancata esclusione non ha evidenziato vizio non sanabile.
art. 597 e 577 cod. pen.
Riferimenti a norme sulle circostanze di reato e relativi profili di applicazione/contestazione; la Corte ha valutato la presenza degli elementi necessari per l'applicazione delle aggravanti dedotte.
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio disposto per vizio di motivazione il giudice del rinvio può esaminare nuovamente tutto il materiale probatorio e fondare il proprio convincimento su argomentazioni diverse da quelle censurate dalla Cassazione, purché risponda ai punti evidenziati e motivi il nuovo decisum.
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e compatibile con il senso comune ma non può sostituirsi al giudice di merito compiendo una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia 'de relato' possono sostenere una condanna se il giudice valuta positivamente la credibilità soggettiva dei dichiarante, la coerenza, la specificità e la convergenza delle chiamate, nonché l'autonomia genetica o riscontri estrinseci che le confermino.
- Una perizia medico-legale che non riscontri un elemento atteso (es. frattura dell'osso ioide) non necessariamente esclude una modalità di morte denunciata dai collaboratori quando esistono giustificazioni tecniche (es. avanzato stato di decomposizione) che ne rendono inconclusivi gli esiti.
- Per contestare con successo la valutazione delle prove è necessario indicare in modo puntuale e non meramente contraddittorio quali specifici elementi motivazionali manchino o siano irrimediabilmente contrari al senso comune; la mera preferenza per una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente in sede di legittimità.
- Le discrepanze su particolari circostanziali tra diverse dichiarazioni accusatorie sono irrilevanti se permane la convergenza sul 'nucleo essenziale' dei fatti e se il giudice ha adeguatamente motivato l'affidamento complessivo sulle fonti.
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