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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 25251 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005. Il Comune aveva richiesto 42.450 euro, in luogo dei 17.794 euro versati dalla società, utilizzando una rendita catastale superiore a quella dichiarata. La contribuente contestava, tra l'altro, la carente motivazione dell'avviso, l'integrazione tardiva della motivazione in giudizio, l'applicazione retroattiva della rendita catastale ai sensi dell'art. 2, comma 41, della legge n. 350 del 2003 e l'omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa relativa alla rendita catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi al difetto di motivazione dell'avviso, perché il ricorso non riportava integralmente il contenuto dell'atto necessario per verificarne i vizi. Ha rigettato il terzo motivo, stabilendo che il regime speciale previsto dall'art. 2, comma 41, della legge n. 350 del 2003 si applica a tutti gli immobili oggetto di regolarizzazione edilizia, senza rilevanza della minore entità dell'abuso o della precedente tassazione. Ha invece accolto il quarto e quinto motivo: poiché la rendita catastale era ancora oggetto di giudizio, il processo relativo alla liquidazione ICI avrebbe dovuto essere sospeso fino alla formazione del giudicato sulla rendita. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, che dovrà sospendere il giudizio e decidere successivamente sulla base della rendita catastale definitiva, regolando anche le spese.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha esaminato la doglianza di omessa pronuncia, ma ha dichiarato i relativi motivi inammissibili per difetto di specificità.

  • Art. 366 c.p.c.

    In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve riportare nel ricorso i passaggi essenziali dell'atto, così da consentire alla Corte la verifica senza consultare direttamente il fascicolo.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Richiede che gli atti tributari siano adeguatamente motivati e non consente, in linea generale, che l'amministrazione integri in giudizio le ragioni dell'atto originario. Nel caso concreto, tuttavia, la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 2, comma 41, della legge n. 350 del 2003

    Prevede un regime speciale per gli immobili oggetto di regolarizzazione edilizia: l'ICI è dovuta retroattivamente dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita attribuita a seguito della regolarizzazione, se l'immobile era già ultimato o utilizzato.

  • Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992

    Disciplina la determinazione della base imponibile ICI per gli immobili privi di rendita definitiva. La Corte ha ritenuto prevalente, nel caso di immobile oggetto di condono edilizio, il regime speciale previsto dalla legge n. 350 del 2003.

  • Art. 295 c.p.c.

    Impone la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende da una causa pregiudiziale, ossia da un diverso giudizio la cui definizione costituisce il presupposto logico-giuridico indispensabile e può fare stato con efficacia di giudicato.

  • Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La limitazione delle ipotesi di sospensione nel processo tributario riguarda i rapporti con la giurisdizione civile e non esclude l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. ai rapporti interni tra processi tributari collegati da pregiudizialità.

  • Art. 337, comma 2, c.p.c.

    Consente al giudice di sospendere facoltativamente il processo quando una parte invoca l'autorità di una sentenza non ancora definitiva. Nel caso concreto non è stato applicato perché la sentenza pregiudiziale era stata cassata con rinvio e la contribuente non ne aveva invocato l'autorità.

Massime di principio

  • Quando la determinazione di un tributo dipende direttamente da una rendita catastale ancora contestata in un altro processo tributario, il giudizio sul tributo è normalmente pregiudicato e deve essere sospeso fino alla definizione definitiva della rendita, salvo che sia possibile riunire i procedimenti.
  • La sospensione può operare anche se il giudizio sulla rendita coinvolge il contribuente e l'Agenzia delle Entrate mentre quello sul tributo coinvolge il contribuente e il Comune, purché la decisione sulla rendita sia destinata a condizionare la base imponibile e possa avere efficacia nei confronti dell'ente impositore.
  • Le contestazioni sulla rendita catastale devono essere fatte valere nel giudizio contro l'atto di classamento o di attribuzione della rendita; nel giudizio contro la liquidazione ICI possono essere dedotti soprattutto i vizi propri dell'avviso e deve essere considerata la rendita definitivamente accertata.
  • Per contestare in cassazione la motivazione di un avviso tributario è essenziale trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto. La mancata riproduzione impedisce alla Corte di verificare il vizio e comporta l'inammissibilità del motivo.
  • In presenza di una regolarizzazione edilizia rientrante nella disciplina speciale della legge n. 350 del 2003, la rendita catastale attribuita dopo la sanatoria può produrre effetti retroattivi ai fini ICI dal 1° gennaio 2003, senza che rilevino la limitata entità dell'abuso o l'eventuale precedente tassazione dell'immobile.

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