Cassazione Penale, Ordinanza n. 20894/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente e per detenzione/porto di arma da fuoco o arma vietata, censurando: 1) l'inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, deducendo che la condotta sarebbe stata meno grave di quanto ritenuto; 2) l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure erano per larga parte riproduttive di doglianze già esaminate in appello e comunque attinenti al merito. Ha giudicato congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale sul diniego della lieve entità, valorizzando la quantità di stupefacente (432 grammi), l'elevato contenuto di principio attivo, la suddivisione in panetti e il possesso di denaro non compatibile con le condizioni reddituali dell'imputato, elementi indicativi di professionalità dell'attività illecita e di rilevante capacità di diffusione sul mercato. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla negativa personalità dell'imputato e sui plurimi precedenti, anche specifici. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della conferma di responsabilità in appello
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di lieve entità negata perché la condotta presentava elementi incompatibili con la minima offensività, in particolare quantità, purezza, confezionamento e disponibilità di denaro
le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi ostativi di preponderante rilievo, anche i precedenti penali dell'imputato, senza necessità di confutare ogni deduzione difensiva
norma incriminatrice relativa alla detenzione/porto di arma o oggetto vietato, confermata nei giudizi di merito
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non è riconoscibile quando la valutazione complessiva dei dati fattuali evidenzi una condotta connotata da significativa offensività, professionalità e capacità di diffusione sul mercato, come desumibile da quantità elevata, alto principio attivo, modalità di confezionamento e disponibilità di denaro non giustificata.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sovrapporre una diversa lettura del merito a quella del giudice di appello quando la decisione sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica elementi ostativi di rilievo preponderante, inclusi i precedenti penali e la personalità negativa dell'imputato; non è necessario esaminare puntualmente ogni singola argomentazione difensiva.
- Le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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