Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Ha dedotto, in modo ritenuto del tutto generico, un'omessa motivazione sia sul mancato proscioglimento sia sulla quantificazione della pena. La Corte rileva però che il tema del proscioglimento era stato oggetto di rinuncia in appello e che la pena determinata non era illegale e coincideva con quella indicata dall'imputato in sede di concordato. Non risultano ulteriori censure specifiche o autosufficienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza generica e comunque infondata, osservando che il mancato proscioglimento non poteva più essere devoluto per effetto della rinuncia effettuata in appello e che la pena era legale e conforme a quella concordata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata una causa di inammissibilità dovuta a colpa, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama il concordato in appello, che nel caso concreto era stato accolto dalla sentenza impugnata
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue alla inammissibilità determinata da colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e non specifiche, soprattutto se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è deducibile in cassazione un tema sul quale la parte abbia previamente rinunciato in appello, perché la devoluzione del punto viene meno.
- La doglianza sulla determinazione della pena non può essere accolta se la pena applicata non è illegale e coincide con quella indicata dalla stessa parte nell'accordo processuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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