Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato dal Tribunale alla pena di euro 740 di ammenda per violazione della disciplina sulle armi. Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva dichiarato l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. ritenendolo regolarmente citato e non comparso, per poi celebrare il dibattimento in sua assenza e pronunciare sentenza di condanna. La difesa d'ufficio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza e contro l'ordinanza di dichiarazione di assenza, deducendo violazione degli artt. 420-bis, 420-quater, 178, lett. c), e 179 c.p.p., sostenendo che la declaratoria di assenza era illegittima perché il Tribunale si era limitato a un richiamo assertivo alla regolare citazione, senza verificare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e senza svolgere ulteriori accertamenti notificatori. Il ricorso insisteva su elementi indicativi della possibile mancata conoscenza del processo: revoca di un precedente decreto penale per irreperibilità, notifiche eseguite al difensore d'ufficio, inattualità del domicilio utilizzato e mancata iscrizione dell'imputato nel registro della popolazione residente. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. La Corte di cassazione non decide nel merito, ma rileva un contrasto giurisprudenziale sulla necessità, nel giudizio di cassazione, dello specifico mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. quando il ricorso, proposto dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza, contesti anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza. La Corte rimette quindi la questione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto, ritenendo pregiudiziale stabilire se tale onere formale si applichi anche al ricorso per cassazione che investe la legittimità della declaratoria di assenza.
La decisione
La Corte non ha deciso il ricorso nel merito e non ha pronunciato l'inammissibilità immediata; ha rilevato un contrasto giurisprudenziale attuale e intersezionale sull'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. al ricorso per cassazione proposto dal difensore d'ufficio contro la sentenza e contro l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. Ritenendo la questione pregiudiziale rispetto alla decisione, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1, c.p.p., formulando il quesito di diritto sulla necessità o meno dello specifico mandato ad impugnare in tale ipotesi.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 110 del 1975
norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado per il reato in materia di armi.
art. 420-bis c.p.p.
disciplina la dichiarazione di assenza dell'imputato; nel caso concreto il Tribunale ha dichiarato l'imputato assente ritenendolo regolarmente citato e non comparso.
art. 420-quater c.p.p.
richiamato dalla difesa quale parametro per sostenere la necessità di ulteriori accertamenti notificatori in presenza di dubbi sulla effettiva conoscenza del processo.
art. 178, lett. c), c.p.p.
invocato come base della nullità conseguente alla violazione del diritto di partecipare consapevolmente al processo e al contraddittorio.
art. 179 c.p.p.
richiamato dalla difesa in collegamento con la dedotta nullità assoluta o di ordine generale della declaratoria di assenza.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
"nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato"
la Corte ricostruisce il testo e il significato della norma, evidenziando il contrasto sul suo ambito applicativo in cassazione quando si contesti anche l'ordinanza di assenza; la questione è rimessa alle Sezioni Unite.
art. 586 c.p.p.
richiamato come norma che consente l'impugnazione differita delle ordinanze pronunciate nel corso del giudizio unitamente alla sentenza conclusiva; è il principale argomento del contrasto interpretativo.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
indicato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
norma introdotta dalla riforma e poi abrogata, richiamata nella ricostruzione sistematica delle regole di impugnazione.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
indicato per la disciplina temporale di applicazione delle nuove regole sulle impugnazioni alle sentenze successive all'entrata in vigore del decreto.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022
fonte di introduzione dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.
art. 1, comma 13, lett. a), l. n. 134 del 2021
criterio direttivo della delega relativo al deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'impugnazione.
art. 1, comma 7, lett. h), l. n. 134 del 2021
criterio direttivo della delega relativo allo specifico mandato del difensore dell'imputato assente.
art. 2, comma 1, lett. o), l. n. 114 del 2024
norma che ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater, restringendo l'onere dello specifico mandato al solo difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato assente.
art. 157-ter c.p.p.
richiamato come parte del modello dell'"imputato consapevole" delineato dalla riforma.
art. 175, comma 2.1, c.p.p.
norma sul nuovo rimedio di restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza che provi la mancata conoscenza del processo senza sua colpa.
art. 629-bis c.p.p.
richiamato come ulteriore rimedio straordinario, la rescissione del giudicato, nei casi di erronea dichiarazione di assenza.
art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
richiamato per il prolungamento dei termini di impugnazione e l'onere del difensore di acquisire una nuova procura.
art. 618, comma 1, c.p.p.
base processuale della rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto.
art. 24 Cost.
richiamato nel dibattito sulla compatibilità costituzionale della disciplina delle impugnazioni dell'imputato assente.
art. 27, comma 2, Cost.
richiamato nel confronto dottrinale e giurisprudenziale, ma considerato non decisivo da una parte dell'orientamento.
art. 3 Cost.
utilizzato nelle argomentazioni sulla parità di trattamento tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio e sulla ragionevolezza della disciplina.
art. 111, comma 7, Cost.
evocato in relazione al diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge.
art. 6 CEDU
richiamato per sostenere che, nel sistema convenzionale, è sufficiente l'esistenza di un rimedio effettivo alla mancata conoscenza del processo.
art. 8, comma 4, direttiva 2016/343/UE
richiamato per evidenziare che il rimedio all'assenza può operare anche dopo l'irrevocabilità della sentenza.
art. 571, comma 3, c.p.p.
richiamato a sostegno della continuità dell'assistenza difensiva e della possibilità di rinuncia all'impugnazione.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni, l'onere di deposito dello specifico mandato ad impugnare previsto per l'imputato giudicato in assenza è letto, da parte dell'orientamento maggioritario, come strumento volto a garantire che l'impugnazione del difensore sia espressione di una effettiva e consapevole volontà dell'imputato.
- Secondo l'orientamento prevalente ricostruito nella sentenza, l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. opera anche nel giudizio di cassazione, salvo il contrasto ancora pendente sulla sua applicabilità quando il ricorso contesti anche la legittimità dell'ordinanza di dichiarazione di assenza.
- Per l'indirizzo minoritario richiamato, quando l'ordinanza sull'assenza è impugnata solo unitamente alla sentenza conclusiva ai sensi dell'art. 586 c.p.p., non sarebbe esigibile il mandato speciale richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., perché la disciplina dell'impugnazione differita dell'ordinanza sarebbe speciale rispetto a quella generale sulle forme dell'impugnazione.
- La verifica della legittimità della declaratoria di assenza e l'eventuale mancanza di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato restano temi centrali del sistema, ma la decisione mostra che, nel perimetro dell'ammissibilità del ricorso, la questione prioritaria è stabilire se il difensore d'ufficio debba comunque munirsi di specifico mandato.
- Il nuovo assetto processuale mira a evitare la celebrazione di gradi di giudizio destinati a essere travolti da rimedi restitutori o straordinari, ma la sentenza evidenzia che la portata di tale scelta legislativa è ancora oggetto di contrasto interpretativo e richiede una soluzione nomofilattica.
- Quando un contrasto giurisprudenziale è attuale, intersezionale e pregiudiziale alla decisione, la Corte può rimettere la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. prima di pronunciarsi sull'ammissibilità o sul merito del ricorso.
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