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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, definendo il giudizio con concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per il delitto di furto pluriaggravato e concesso la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Il ricorrente ha censurato esclusivamente tale subordinazione, sostenendo che essa non fosse stata concordata tra le parti. La Corte ha rilevato che, nel verbale d'udienza e nella sentenza impugnata, l'imputato aveva richiesto il beneficio ben sapendo che, trattandosi della seconda concessione della sospensione condizionale, l'art. 165, comma 2, c.p. comporta ex lege la subordinazione ad uno degli obblighi previsti dal comma 1; pertanto, la richiesta generica del beneficio implicava l'accettazione delle ulteriori condizioni previste dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato come modalità definitoria concordata del giudizio di appello; la decisione ricorda che la censura non è consentita rispetto a una condizione conseguente alla richiesta di concordato e del beneficio.

  • art. 165, comma 2, c.p.

    la seconda concessione della sospensione condizionale della pena comporta ex lege la subordinazione al rispetto di uno degli obblighi previsti dal comma 1.

  • art. 165, comma 1, c.p.

    individua gli obblighi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    presumibilmente base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato sulla pena, la censura che investe una conseguenza legale e prevedibile della richiesta di beneficio non è ammissibile quando l'imputato abbia implicitamente accettato anche le condizioni accessorie imposte dalla legge.
  • La generica richiesta della sospensione condizionale della pena, se formulata da chi abbia già fruito in precedenza del beneficio, implica l'accettazione della subordinazione prevista ex lege dall'art. 165, comma 2, c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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