Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda non il merito della responsabilità penale, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di cassazione. Nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza era stata omessa, per mero errore materiale, la statuizione relativa alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in cassazione dalle parti civili, da liquidarsi in euro 4.600,00 oltre accessori di legge. Il provvedimento interviene quindi su tale omissione, richiamando l'art. 625-bis c.p.p. e disponendo l'emendamento del dispositivo.

La decisione

La Corte ha rilevato un mero errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 13011 del 19 marzo 2026, consistente nell'omessa indicazione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili nel giudizio di cassazione. Ha quindi disposto la correzione dell'errore materiale, integrando il dispositivo con la statuizione mancante, pari a euro 4.600,00 oltre accessori di legge. Non vi è una decisione sul merito dell'accertamento penale, ma solo rettifica del dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    visto l'art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma è utilizzata come base per correggere un errore materiale nel dispositivo della sentenza di legittimità, quando l'errore consista nell'omissione di una statuizione già dovuta e risultante dagli atti.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di una sentenza può essere corretto quando sia immediatamente riconoscibile e consista in una mera omissione o inesattezza trascrittiva, senza incidere sull'accertamento di merito.
  • La correzione ex art. 625-bis c.p.p. è ammessa anche per integrare il dispositivo con una statuizione accessoria omessa per errore, quale la condanna alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili nel giudizio di cassazione.
  • Il rimedio della correzione dell'errore materiale non comporta una rivalutazione della decisione, ma soltanto l'allineamento del dispositivo al contenuto effettivamente voluto e risultante dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.