Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenendo che l'inammissibilità sia stata determinata da colpa e valutata la rilevante entità della colpa, al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso lamentava carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva però che il motivo ripropone una questione alla quale, secondo la motivazione della sentenza impugnata, l'imputato aveva già rinunciato in appello; per tale ragione il ricorso è ritenuto macroscopicamente inammissibile.
Norme richiamate
richiamato come base processuale della richiesta di concordato in appello accolta dalla sentenza impugnata
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
prevede, in caso di inammissibilità totale del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria quando la causa di inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga un motivo sul quale il ricorrente abbia espressamente rinunciato nel grado di appello, poiché difetta un effettivo thema decidendum devoluto alla Corte.
- La rinuncia in appello a una questione preclude la sua successiva riproposizione in cassazione mediante il medesimo motivo, salvo specifiche ragioni non emerse nel caso esaminato.
- Quando il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, può essere condannato anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità nei casi previsti dalla legge, ove l'inammissibilità risulti manifesta.
Come è indicizzato
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