Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza che aveva accolto la sua richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo in modo del tutto generico vizi della motivazione relativi al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso non articolava censure specifiche e autosufficienti, ma si limitava a contestazioni generiche sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile proprio per la sua genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza che aveva accolto il concordato era formulata in modo generico quanto ai vizi della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre dichiarato l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistente la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del concordato sulla pena accolto nella sentenza impugnata.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
La declaratoria di inammissibilità totale comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria presuppone che l'inammissibilità sia stata determinata per colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato sulla pena deve contenere censure specifiche e non meramente generiche, anche quando investe il trattamento sanzionatorio.
- La deduzione apodittica o generica di vizi della motivazione non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando ne ricorrano i presupposti processuali previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità totale comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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