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Sentenza

Sentenza del 13/07/2018 n. 18643 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva elevato il reddito imponibile del contribuente per il 1975 da Lire 20.718.000 a Lire 801.838.026, contestando maggiori redditi fondiari, compensi da lavoro autonomo derivanti dalle cariche societarie ricoperte e redditi di capitale, inclusi dividendi distribuiti e presunti utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa. Gli eredi hanno impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale, deducendo, tra l'altro, carenza assoluta di motivazione, violazione del giudicato formatosi sulla dichiarazione integrativa prevista dalla legge sul condono, ultrapetizione, insufficienza delle presunzioni sugli utili extracontabili e assenza di prova dei compensi per le cariche societarie. Nelle more, l'Ufficio aveva disposto lo sgravio parziale relativo agli utili extracontabili attribuiti in relazione a Co. s.p.a.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi relativi agli utili extracontabili di Co. s.p.a., poiché l'Ufficio aveva annullato in autotutela quella parte dell'accertamento. Ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Centrale aveva dichiarato valido l'intero accertamento senza motivare sulle riprese relative ai redditi da lavoro autonomo e su alcune componenti dei redditi di capitale. Ha inoltre accolto il nono motivo, perché la Commissione aveva ignorato che, a seguito della dichiarazione integrativa, il giudizio poteva proseguire soltanto per la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato in via integrativa, incorrendo in violazione del giudicato e ultrapetizione. È stata invece ritenuta legittima, in linea generale, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di società a ristretta base sociale, salvo prova contraria del contribuente. La sentenza della Commissione Tributaria Centrale è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 516 del 1982, art. 17

    La controversia doveva proseguire per la differenza fra il reddito accertato e quello integrato.

    La dichiarazione integrativa produce effetti limitativi sul contenzioso: le pretese fiscali definite mediante integrazione non possono più essere esaminate, mentre il giudizio resta circoscritto alla parte eccedente il reddito dichiarato.

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. L'omessa motivazione su autonome questioni controverse comporta la nullità della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La sentenza tributaria deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione limitata soltanto ad alcuni capi dell'accertamento non è sufficiente quando il giudizio riguarda più autonome componenti reddituali.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, ma, una volta forniti gli elementi presuntivi richiesti, spetta al contribuente dimostrare l'eventuale insussistenza o diversa destinazione dei redditi.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili quando consentono di risalire da un fatto noto a un fatto ignoto secondo un ragionamento fondato su elementi gravi, precisi e concordanti. Nelle società a ristretta base sociale, la ristrettezza della compagine e i rapporti di solidarietà e controllo tra soci possono fondare la presunzione di distribuzione occulta degli utili extracontabili.

  • Art. 2389, comma 2, c.c.

    I compensi agli amministratori possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili.

    La mera titolarità di una carica societaria non dimostra che l'amministratore abbia percepito un compenso. L'onerosità dell'incarico deve essere provata dall'Amministrazione e non può essere presunta automaticamente.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Il giudicato vincola le parti e impedisce di rimettere in discussione quanto sia stato definitivamente deciso. Nel caso concreto, la Commissione Tributaria Centrale non poteva riesaminare la parte dell'accertamento già definita dalla dichiarazione integrativa e dalla precedente decisione non impugnata.

  • Art. 295 c.p.c.

    Quando la decisione su una causa dipende necessariamente dalla definizione di un'altra controversia avente carattere pregiudiziale, il giudizio dipendente può dover essere sospeso. La non definitività dell'accertamento societario non esclude automaticamente la presunzione verso il socio, ma può incidere sull'ammontare effettivamente distribuibile.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle questioni devolute. La dichiarazione di validità dell'intero accertamento, nonostante il giudizio fosse limitato alla parte eccedente il reddito integrato, costituisce ultrapetizione.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria è nulla quando afferma genericamente la validità dell'accertamento senza esaminare e motivare ciascuna autonoma componente reddituale oggetto di contestazione.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa o l'adesione a un condono può delimitare il processo: il giudice deve esaminare soltanto la parte dell'imponibile non definita e non può riesaminare quella già coperta da giudicato o cessazione della materia del contendere.
  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è generalmente ammessa la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, ma il contribuente può provare che gli utili siano stati accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non equivale alla prova automatica dell'esistenza o dell'ammontare degli utili: l'accertamento societario individua il presupposto quantitativo della distribuzione e può essere ancora oggetto di contestazione.
  • La mera carica di amministratore o dirigente non consente di presumere la percezione di compensi imponibili. Occorrono elementi concreti sulla previsione, determinazione e corresponsione dell'emolumento.
  • Se l'Amministrazione annulla parzialmente l'accertamento in autotutela durante il processo, viene meno l'interesse del contribuente a coltivare le censure relative alla parte annullata; tali motivi diventano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di rapporti pregiudiziali tra accertamento societario e accertamento verso il socio, l'atto societario non deve necessariamente essere definitivo per operare la presunzione, ma l'esito del giudizio societario può incidere sulla quantificazione della pretesa verso il socio.

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