Sentenza del 13/07/2018 n. 1896 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Agevolazioni fiscali - Tremonti ter - macchinari installati in paesi al di fuori dello SEE - applicazione - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’applicazione del beneficio. L’agevolazione “Tremonti ter” presuppone infatti non solo l’acquisto dei macchinari da parte di un soggetto residente, ma anche il loro impiego all’interno dello Spazio economico europeo. Sono pertanto escluse le società italiane che destinano i beni agevolati a stabili organizzazioni situate in Paesi terzi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 5 della legge n. 102/2009 ai macchinari acquistati da una società italiana, ma destinati a essere installati e utilizzati presso stabili organizzazioni situate in Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo, nella specie Libia e Kazakhstan. La società sosteneva che fosse sufficiente la propria residenza fiscale in Italia; l’Amministrazione finanziaria riteneva invece necessario che i beni fossero impiegati all’interno dello SEE.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 102/2009
La disposizione, istitutiva dell’agevolazione fiscale cosiddetta “Tremonti ter”, è stata interpretata nel senso che il beneficio richiede l’impiego dei macchinari all’interno dello Spazio economico europeo, non essendo sufficiente che l’acquirente sia fiscalmente residente in Italia.
Massime di principio
- Per beneficiare di un’agevolazione fiscale collegata all’acquisto di beni strumentali, occorre verificare non solo chi effettua l’acquisto, ma anche dove i beni vengono effettivamente installati e utilizzati.
- La residenza fiscale italiana della società non è di per sé sufficiente quando la norma subordina il beneficio all’impiego dei beni entro un determinato territorio, come lo Spazio economico europeo.
- I macchinari destinati a stabili organizzazioni situate in Paesi terzi possono essere esclusi dall’agevolazione anche se acquistati e contabilizzati da una società residente in Italia.
- In casi analoghi è necessario verificare puntualmente il requisito territoriale previsto dalla norma e conservare documentazione idonea a dimostrare il luogo di installazione e di utilizzo dei beni.
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