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Sentenza

Sentenza del 13/07/2018 n. 2959 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso accertamento IRPEF/IRAP/IVA - d.p.r. n.600/73 art. 41 bis; d.p.r. n. 600/73 art. 39 comma 1 lett. d); d.l.331/1993 art. 62 sexies

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA relativo al 2003, contestando la rideterminazione dei ricavi, del reddito, del valore della produzione e dell'imponibile IVA. La pretesa fiscale era stata fondata sull'applicazione degli studi di settore, collegata alla presunta non congruità dei ricavi e a una vendita in blocco dei beni. La contribuente sosteneva che tale operazione giustificasse i ricavi dichiarati e produceva, a sostegno, una fattura. In appello, l'Ufficio ha contestato anche la genericità delle doglianze e l'insufficienza della documentazione prodotta.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, tuttavia, il Collegio ha accolto le censure dell'Ufficio, ritenendo generiche le contestazioni della contribuente e insufficiente la sola fattura prodotta per dimostrare la vendita in blocco. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.P.R. n. 441/1997, oltre alla fattura era necessario il documento progressivamente numerato previsto dalla normativa sul trasporto, contenente natura e quantità dei beni e la sottoscrizione del cessionario attestante la ricezione. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata, l'avviso di accertamento è stato confermato e la contribuente è stata condannata al pagamento di 800 euro di spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Costituisce la base normativa richiamata per l'accertamento parziale delle imposte sui redditi.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base di elementi presuntivi, purché idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati.

  • d.l. n. 331/1993, art. 62-sexies

    È stato richiamato quale fondamento dell'utilizzo degli studi di settore e degli elementi di incoerenza o non congruità ai fini dell'accertamento.

  • d.P.R. n. 441/1997, art. 2, comma 5

    I beni non esistenti presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari risultano oltre che dalla fattura, anche dal documento progressivamente numerato da cui risultino natura e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi.

    La sola fattura non è sufficiente a documentare una vendita in blocco ai fini della non operatività della presunzione di cessione. Occorre anche la documentazione complementare prevista dalla norma, con indicazione dei beni e attestazione della loro ricezione da parte del cessionario.

  • d.lgs. n. 218/1997, art. 16, comma 2

    È richiamato in relazione al mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione.

Massime di principio

  • Quando si contesta un avviso di accertamento, le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con i presupposti dell'atto; una contestazione generica sull'applicazione degli studi di settore può essere considerata insufficiente.
  • La vendita in blocco non dimostra automaticamente la correttezza dei ricavi dichiarati e deve essere provata con tutta la documentazione richiesta dalla normativa fiscale.
  • Nei casi di beni non presenti presso l'impresa, la sola fattura può non bastare: è opportuno conservare anche il documento di trasporto o documento equivalente, numerato, con descrizione e quantità dei beni e sottoscrizione del cessionario.
  • Gli studi di settore non dovrebbero costituire, da soli e senza ulteriori elementi, una presunzione automaticamente decisiva; tuttavia, la difesa del contribuente deve fornire elementi concreti e documentati idonei a spiegare lo scostamento.
  • La produzione documentale deve rispettare esattamente i requisiti formali previsti dalla norma: un documento fiscalmente esistente, ma incompleto rispetto alle prescrizioni specifiche, può essere ritenuto inidoneo a superare la presunzione dell'Amministrazione.

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