Sentenza del 13/07/2018 n. 2957 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso accertamento Bollo Auto. Termine prescrizione/decadenza. Doppio termine di notifica. Proroga termine. Legittimità avviso di accertamento .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al bollo auto per l’anno 2002, sostenendo che la notifica fosse tardiva perché ricevuta il 14 novembre 2005, oltre il termine triennale previsto dall’art. 5 del decreto-legge n. 953/1982. L’Ufficio ha sostenuto invece che il termine fosse stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall’art. 37 del decreto-legge n. 269/2003, come modificato dalla legge n. 350/2003, e che la notifica fosse tempestiva in quanto l’atto era stato consegnato al servizio postale entro il termine.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della contribuente. In appello, tuttavia, il Collegio ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio e confermato la legittimità dell’avviso. È stato ritenuto applicabile il termine prorogato al 31 dicembre 2005. Inoltre, ai fini del rispetto del termine decadenziale, rileva la data in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale, mentre la data di ricezione da parte del contribuente rileva principalmente per il decorso del termine per proporre ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
L’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche e delle relative penalità si prescrive, recte decade, con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il termine previsto per l’azione di recupero del bollo auto è stato qualificato dalla Corte Costituzionale come termine di decadenza, non di prescrizione. L’Amministrazione deve quindi compiere l’attività notificatoria entro il termine previsto.
Art. 37 del decreto-legge n. 269/2003, come modificato dalla legge n. 350/2003
La disposizione ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine per contestare il mancato pagamento del bollo auto relativo, tra gli altri, agli anni 2000, 2001 e 2002. La proroga opera direttamente per legge e non richiede uno specifico adempimento formale da parte della Regione.
Corte Costituzionale, ordinanza n. 476/2005
Ha chiarito che il termine triennale previsto dall’art. 5 del decreto-legge n. 953/1982 deve essere qualificato come termine di decadenza.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 10490 del 20 maggio 2016
Ha riconosciuto la proroga legale al 31 dicembre 2005 per il recupero del bollo auto relativo agli anni interessati, precisando che la proroga non necessita di ulteriori formalità da parte della Regione.
Massime di principio
- Nel recupero del bollo auto, il termine previsto dalla legge è normalmente un termine di decadenza: l’Amministrazione deve notificare o avviare validamente la procedura entro il termine applicabile, altrimenti perde il potere di accertamento.
- Per le notifiche effettuate tramite posta o ufficiale giudiziario opera il principio del doppio termine: per l’Amministrazione rileva la data di consegna dell’atto al notificatore o al servizio postale; per il destinatario rileva la data di ricezione, soprattutto ai fini del termine per impugnare.
- Le proroghe dei termini disposte direttamente dalla legge possono rendere tempestivo un avviso che, applicando il termine ordinario, apparirebbe tardivo. Occorre quindi verificare la normativa vigente nell’anno cui si riferisce il tributo.
- La data riportata sulla ricevuta di consegna all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario è decisiva per valutare la tempestività dell’attività dell’Amministrazione; la sola data di ricezione dell’atto non dimostra necessariamente la decadenza.
- La qualificazione del termine come decadenziale impone di verificare sia la scadenza normativa sia il corretto perfezionamento della notifica, inclusa la prova della consegna dell’atto entro il termine.
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