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Sentenza

Sentenza del 13/07/2018 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Cartelle Notificate - Persona interdetta - Inammissibile se non notificata al legale rappresentante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un’intimazione di pagamento di euro 39.598,84, relativa a cinque cartelle di pagamento e due accertamenti esecutivi concernenti gli anni d’imposta 2006-2011. Ha contestato l’inesistenza o nullità della notifica dell’intimazione perché effettuata nei confronti di una persona già interdetta, la mancata o irregolare notifica delle cartelle e degli avvisi esecutivi, il difetto di motivazione dell’intimazione e la mancata allegazione delle cartelle. L’Agente della Riscossione ha sostenuto la legittimità del proprio operato, ha eccepito questioni di giurisdizione e legittimazione e ha dedotto che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro due giorni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Agente della Riscossione e confermato la sentenza di primo grado. Sono stati ritenuti nulli gli atti notificati dopo la pronuncia di interdizione, perché rivolti direttamente a un soggetto incapace e non al suo rappresentante legale. È stata inoltre respinta l’eccezione relativa al termine di due giorni ex art. 617 c.p.c., affermando che, nel processo tributario, il termine ordinario per impugnare l’atto tributario conosciuto mediante intimazione è di 60 giorni. Il registro delle tutele, avendo natura di pubblico registro, rendeva conoscibile all’Ufficio lo stato di interdizione. L’Agente della Riscossione è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • Art. 617 c.p.c.

    Opposizione agli atti esecutivi entro due giorni, secondo l’eccezione prospettata dall’Agente della Riscossione.

    La Commissione ha ritenuto non applicabile al caso il termine di due giorni previsto dalla norma, poiché in materia tributaria l’impugnazione dell’atto tributario segue il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza legale dell’atto.

  • Art. 32 del D.Lgs. 546/1992

    Disciplina dei termini per il deposito di memorie e documenti nel processo tributario.

    È stata ritenuta legittima l’esclusione della memoria difensiva depositata tardivamente dall’Agente della Riscossione.

  • Artt. 38 e 167 c.p.c.

    Disposizioni richiamate dall’Agente della Riscossione in materia di tardiva costituzione.

    La Commissione ha chiarito che la disciplina civilistica sulla tardiva costituzione non può essere automaticamente applicata al processo tributario.

  • Art. 23 del D.Lgs. 546/1992

    La chiamata in giudizio dell’ente impositore è soggetta al termine perentorio di 60 giorni; la chiamata tardiva comporta conseguenze a carico dell’Agente della Riscossione.

Massime di principio

  • Gli atti tributari destinati a una persona interdetta devono essere notificati al tutore o al legale rappresentante, non direttamente all’interdetto; in caso contrario, la notifica può essere dichiarata nulla e gli atti successivi possono risultare illegittimi.
  • La conoscenza dell’atto tramite un’intimazione di pagamento può consentire al contribuente di impugnare il carico entro il termine tributario ordinario di 60 giorni, senza necessariamente applicare il termine previsto dall’art. 617 c.p.c. per l’opposizione agli atti esecutivi.
  • L’iscrizione dell’interdizione nel registro delle tutele può essere sufficiente a rendere lo stato di incapacità conoscibile dall’amministrazione, sicché l’ente non può giustificare la notifica all’interdetto sostenendo di non essere stato informato personalmente.
  • Quando vengono contestate cartelle o atti presupposti non validamente notificati, il contribuente può far valere tali vizi impugnando il primo atto successivo che ne consenta la conoscenza, come l’intimazione di pagamento.
  • Nel processo tributario occorre rispettare i termini specifici per memorie, documenti e chiamata dell’ente impositore; il deposito tardivo o la chiamata tardiva può limitare le difese e produrre conseguenze processuali sfavorevoli.

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