Cassazione Civile, Ordinanza n. 19153/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano stipulato con l'intermediario un contratto quadro per la negoziazione, raccolta ordini e collocamento di valori mobiliari e, successivamente, avevano acquistato titoli obbligazionari della Repubblica Argentina per un importo rilevante. Dopo il default dello Stato emittente, avevano citato la banca chiedendo, in via principale, la nullità dell'acquisto e, in subordine, la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto per violazione degli obblighi di condotta e informativi previsti dalla disciplina di settore. Il tribunale aveva accolto la domanda di responsabilità precontrattuale e condannato la banca alla restituzione del capitale investito, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione respingendo le domande degli investitori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello e omessa pronuncia sulle domande originarie, sostenendo che la corte territoriale avesse deciso solo sulla subordinata senza esaminare le domande precedenti; 2) violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi informativi, lamentando anche la mancata considerazione della sopravvenuta nullità del contratto quadro, dell'inadeguatezza dell'operazione, della descrizione dei titoli come non facilmente liquidi e del mancato aggiornamento sul declassamento; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare documentazione relativa a sanzioni e inosservanze dell'intermediario. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché le domande e le eccezioni respinte in primo grado erano coperte da giudicato interno e avrebbero richiesto appello incidentale o arbitrato, mentre il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili perché volti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, da un lato, che sulle questioni già decise in primo grado e non riproposte con il corretto mezzo impugnatorio si era formato giudicato interno; dall'altro, che le censure in tema di obblighi informativi e adeguatezza dell'investimento miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. È stata quindi confermata la riforma della decisione di primo grado e il rigetto delle domande degli investitori, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La mancata corretta devoluzione in appello di una domanda o eccezione già esaminata in primo grado impedisce di rimetterla in discussione in cassazione tramite mera riproposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
Si forma giudicato interno sulle questioni decise e non devolute con l'impugnazione nei modi dovuti.
In appello non è possibile il rilievo officioso di questioni ormai coperte da giudicato interno; la loro devoluzione richiede appello incidentale ove già decise.
Richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha escluso che le doglianze si risolvessero in una corretta censura di violazione di legge.
Norma invocata dai ricorrenti quale base degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario.
Norma invocata dai ricorrenti nel quadro della disciplina dei servizi di investimento.
Richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto intermediario-cliente.
Richiamato quale parametro di diligenza qualificata dell'intermediario.
artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
Invocati per gli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza dell'operazione.
art. 26 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato nei motivi come parte della disciplina regolamentare sugli obblighi dell'intermediario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato per la modifica che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se una questione è stata decisa in primo grado ed è sfavorevole alla parte vittoriosa nel risultato finale, la sua devoluzione al giudice di appello richiede il corretto mezzo di impugnazione; non basta la mera riproposizione, altrimenti opera il giudicato interno.
- La parte non può in cassazione limitarsi a dedurre violazioni di legge quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto compiuta dai giudici di merito.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di sollecitare una rivisitazione complessiva del quadro istruttorio, ma solo di denunciare la mancata considerazione di un fatto storico realmente decisivo.
- In materia di intermediazione finanziaria, la doglianza relativa a inadeguatezza dell'investimento e violazione degli obblighi informativi deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito sulla conoscenza finanziaria del cliente, sulla sua propensione al rischio e sulle caratteristiche dei titoli acquistati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19102/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19104/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19110/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19116/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19117/2023 del 06/07/2023
- ordinanza_civile · 6 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19123/2023 del 06/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →