Cassazione Civile, Ordinanza n. 16904/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014 con cui l'Ufficio, sulla base di un pvc della Guardia di Finanza, aveva contestato un'indebita deduzione di costi e, soprattutto, l'omessa contabilizzazione di ricavi, ritenendo che i versamenti dei soci qualificati come "finanziamenti soci" e "versamenti in conto futuro aumento di capitale" fossero in realtà operazioni apparenti, non giustificate dalla capacità reddituale dei soci, funzionali a occultare ricavi in nero. L'Amministrazione aveva quindi proceduto a ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, recuperando a tassazione Ires, Irap e Iva e irrogando sanzioni. In Cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di nullità dell'accertamento per difetto di qualifica dirigenziale del sottoscrittore; 2) violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, sostenendo che mancassero i presupposti dell'accertamento induttivo puro, che i versamenti dei soci non potessero essere trattati come incrementi patrimoniali o indizi di ricavi occulti, che la CTR avesse fatto leva su una presunzione di scarsa meritevolezza fiscale e su dati relativi ad annualità diverse, e che avesse richiamato impropriamente l'accertamento sintetico e la situazione reddituale dei soci senza adeguato supporto probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la doglianza di omessa pronuncia non riproduceva in modo puntuale l'eccezione e non indicava adeguatamente gli atti in cui era stata proposta e mantenuta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato: inammissibile perché generico, non autosufficiente, non confrontato con la reale ratio decidendi e confusamente impostato anche sull'art. 38 d.P.R. 600/1973; infondato perché la CTR aveva correttamente valorizzato l'assenza di giustificazioni sulla provenienza delle somme, la loro rilevante entità, la modalità in contanti, la mancanza di delibere e la esiguità dei redditi dei soci, elementi idonei a sostenere l'accertamento induttivo puro e il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati. Il ricorso è stato pertanto rigettato integralmente, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973
richiamato come termine di confronto per distinguere l'accertamento analitico-induttivo dall'accertamento induttivo puro
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
ritenuto correttamente applicato dall'Ufficio in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile e di presunzioni anche non gravi, precise e concordanti
la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta immune da vizi ai sensi di tale norma
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il relativo vizio deve essere dedotto con puntuale autosufficienza
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha confermato che, nel caso concreto, l'onere di giustificare i versamenti incombeva sulla società
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente; la Corte ha rilevato che l'avviso si fondava invece sull'art. 39, comma 2
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente e dalla CTR per il discrimine tra metodi di accertamento
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/73
evocato dalla CTR per affermare il potere dell'Amministrazione di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e di usare presunzioni anche non qualificate
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se non riproduce puntualmente il contenuto della domanda o eccezione asseritamente ignorata, non indica gli atti processuali in cui fu proposta e non consente alla Corte la verifica della sua rituale devoluzione e persistenza.
- In tema di accertamento del reddito d'impresa, il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità della contabilità: la mera regolarità formale delle scritture non impedisce l'accertamento induttivo quando esse risultino complessivamente inattendibili.
- I finanziamenti dei soci e i versamenti in conto capitale possono essere valorizzati dall'Amministrazione come indizi di ricavi non dichiarati quando siano di importo rilevante, non adeguatamente giustificati nella loro provenienza, eseguiti in contanti e non coerenti con la capacità finanziaria dei soci.
- La legittimità fiscale dei versamenti dei soci richiede una adeguata regolarità formale delle delibere e delle scritture contabili, nonché una coerenza temporale e finanziaria dell'operazione; in mancanza, l'Ufficio può presumere che le somme occultino ricavi in nero.
- In presenza di una contabilità ritenuta pervasivamente inattendibile, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo puro e determinare il reddito anche sulla base di elementi presuntivi e della redditività media di settore.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito dedurre violazioni di legge in modo generico o sollecitare una nuova valutazione del merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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