Cassazione Civile, Ordinanza n. 34429/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione contrattuale per cui una società aveva corrisposto una somma qualificata come penale per inadempimento contrattuale; la controparte aveva emesso fatture addebitando erroneamente l'IVA, pur trattandosi di importi che avrebbero dovuto essere esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972. La società che aveva pagato la penale aveva poi detratto l'IVA esposta in fattura; l'Ufficio, a seguito di controlli, aveva contestato l'indetraibilità di tale imposta e gli atti di accertamento erano stati definiti con adesione mediante versamento dell'IVA recuperata. Successivamente, la società emittente delle fatture aveva chiesto il rimborso dell'IVA erroneamente versata, ma l'Agenzia aveva negato il rimborso per tardività, assumendo che dovesse applicarsi il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal versamento originario dell'imposta. La CTR aveva invece ritenuto tempestiva l'istanza, decorrenza il termine dai versamenti effettuati dalla società utilizzatrice delle fatture in sede di definizione degli accertamenti, valorizzando una pretesa duplicazione d'imposta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il momento rilevante per la decorrenza del termine fosse quello dell'emissione delle fatture e del versamento originario, non quello del successivo pagamento effettuato da altro soggetto per definire il recupero dell'IVA indebitamente detratta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo ratione temporis applicabile l'art. 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. Ha affermato che, nel caso di IVA indebitamente versata per originaria non debenza dell'operazione, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dal pagamento dell'imposta, perché il diritto al rimborso sorge immediatamente quando l'errore è stato commesso. Ha inoltre escluso che il pagamento effettuato dalla società che aveva detratto l'IVA e definito gli accertamenti potesse spostare in avanti la decorrenza del termine o far sorgere una duplicazione idonea a giustificare un rimborso ultrabiennale, in assenza di restituzione al cessionario/committente dell'importo addebitato a titolo di rivalsa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Spese di merito compensate integralmente; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972
La penale per inadempimento contrattuale non doveva concorrere alla base imponibile IVA; l'IVA addebitata nelle fatture era quindi erronea.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
In caso di versamento di imposta non dovuta, il rimborso va chiesto entro due anni dal pagamento; il termine decorre dal versamento originario, perché da quel momento il diritto è immediatamente esercitabile.
art. 30-ter d.P.R. n. 633 del 1972
Non applicabile ratione temporis; la Corte lo richiama solo come disciplina sopravvenuta, che presuppone comunque la restituzione al cessionario/committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
Richiamato nella motivazione della CTR per escluderne l'applicazione; la Cassazione precisa che la fattispecie resta soggetta al termine biennale speciale dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando sia stato erroneamente versato un tributo non dovuto, il diritto al rimborso sorge immediatamente e l'istanza va proposta nel termine biennale previsto dalla disciplina speciale, decorrente dal pagamento originario.
- La successiva definizione, da parte di altro soggetto, di un accertamento relativo alla detrazione dell'imposta non sposta la decorrenza del termine di rimborso in favore del soggetto che ha originariamente versato l'imposta.
- In materia IVA, la neutralità dell'imposta non consente di superare il termine decadenziale per il rimborso se non vi è prova della restituzione al cessionario o committente dell'importo addebitato in rivalsa; solo tale restituzione integra il presupposto di un indebito sopravvenuto rilevante ai fini dell'ultrabiennalità.
- L'art. 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto successivamente, conferma che il rimborso dell'IVA non dovuta in ipotesi di rivalsa presuppone la restituzione dell'importo al soggetto che l'aveva sopportata.
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