Cassazione Penale, Ordinanza n. 11554/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per opere edilizie eseguite in assenza del necessario titolo e per interventi su bene soggetto a vincolo paesaggistico. In particolare, la contestazione riguardava la realizzazione di un manufatto in cemento armato con struttura portante in travi di acciaio, superficie di 57,60 mq e copertura in lamiere grecate, oltre a un importante sbancamento del terreno. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che l'opera avesse finalità servente, essendo destinata al ricovero di mezzi agricoli. La Corte ha ritenuto non decisivi tali argomenti rispetto alla valutazione della particolare tenuità del fatto, reputando congrua la motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto logica e razionale la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della consistenza dell'opera abusiva e dell'entità dello sbancamento. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per interventi edilizi abusivi.
art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata tra quelle violate in relazione alle opere edilizie eseguite senza il rispetto della disciplina autorizzatoria.
art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata tra quelle violate in relazione alle opere edilizie eseguite senza il rispetto della disciplina autorizzatoria.
art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata tra quelle violate in relazione alle opere edilizie eseguite senza il rispetto della disciplina autorizzatoria.
Norma richiamata quale illecito paesaggistico contestato per l'intervento realizzato su area sottoposta a tutela.
La Corte ribadisce che la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la concreta offensività dell'intervento, valutata nel complesso, non consente di qualificare il fatto come tenue.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la struttura dell'intervento abusivo e le modalità esecutive denotano un'offensività non minima, apprezzata dal giudice di merito con motivazione logica e coerente.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la destinazione funzionale dell'opera allegata dalla difesa non è di per sé sufficiente a superare una valutazione di non tenuità se permangono la rilevante consistenza del manufatto e la significativa alterazione del territorio.
- Il controllo di legittimità sulla esclusione della particolare tenuità del fatto è limitato alla verifica della tenuta logica e razionale della motivazione, non potendo sostituirsi alla valutazione di merito quando questa sia congruamente argomentata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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