Cassazione Penale, Ordinanza n. 11503/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati, dopo avere concordato in appello la pena per un reato in materia di stupefacenti, hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito l'accordo. Un ricorrente ha dedotto violazione di legge per mancanza di motivazione sull'assenza delle cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'inadeguatezza della pena; un altro ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.; il terzo ha lamentato violazione di legge per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili perché, nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado che recepisce la pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, né sulla congruità della pena oggetto di accordo, specie dopo la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello.
Norme richiamate
richiamato quale base del titolo di reato contestato, in concorso formale o continuazione
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come aggravante/qualificazione del reato in materia di stupefacenti
indicato come base del rito di trattazione dei ricorsi nel caso di patteggiamento in appello
la Corte esclude che, nel patteggiamento in appello, il giudice debba motivare sul mancato proscioglimento per le cause ivi previste
la Corte ritiene non dovuta una motivazione autonoma sulla congruità della pena oggetto di accordo
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non è tenuto a svolgere una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano immediatamente cause ostative rilevabili d'ufficio nel limite del devolutum.
- La rinuncia ai motivi di appello delimita l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado, con conseguente preclusione a censurare in cassazione profili non devoluti o rinunciati.
- Quando la pena è frutto di accordo tra le parti nel patteggiamento in appello, non è richiesto al giudice di motivare in modo autonomo sull'adeguatezza della pena medesima, salvo i limiti di legge.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento in appello, le doglianze sulla motivazione relative a proscioglimento, nullità e trattamento sanzionatorio sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di una motivazione che l'ordinamento non impone in presenza dell'accordo delle parti.
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