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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11504/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione impugnata, senza entrare nel merito delle doglianze, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati in materia di stupefacenti. Il primo ricorrente deduceva la nullità della contestazione della recidiva, sostenendo che non vi fosse riferimento alla recidiva nel capo di imputazione. Inoltre censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente contestava, con due motivi, la sussistenza della recidiva qualificata e l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva che la censura sulla recidiva è inammissibile perché già esaminata e disattesa dai giudici di merito; la contestazione risultava infatti svolta in sede cautelare, nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare, mentre l'omissione nel capo B) era frutto di mero errore materiale. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alle circostanze aggravanti sono ritenute inammissibili perché attengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono sorrette da motivazione non manifestamente illogica: la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali, anche specifici, per negare le attenuanti generiche; aveva richiamato precedenti condanne in materia di armi e stupefacenti per sostenere una maggiore capacità criminale; e aveva riconosciuto l'aggravante dell'ingente quantità sulla base di un quantitativo di cocaina pari a kg 2,978 di principio attivo in kg 4 di sostanza lorda, con elevato grado di purezza, pari a circa 20.000 dosi e del valore di circa un milione di euro, oltre al collegamento con contesti criminali isolani.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in presenza di una fitta serie di precedenti penali, anche specifici, quale indice ostativo alla riduzione di pena.

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente è configurabile quando il dato ponderale e le modalità concrete del fatto superano la soglia di rilevanza indicata dalla giurisprudenza di legittimità, restando affidata al giudice di merito la valutazione discrezionale oltre tale soglia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • d.m. 11 aprile 2006

    È richiamato quale parametro tabellare per il valore-soglia rilevante ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità.

Massime di principio

  • La doglianza sulla mancata contestazione formale della recidiva è inammissibile quando dagli atti risulti che la recidiva era stata comunque ritualmente contestata in precedenti fasi del procedimento e l'omissione nel capo di imputazione derivi da mero errore materiale.
  • Le censure relative alla recidiva, alle attenuanti generiche e alle aggravanti che incidono sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito sia adeguata e non manifestamente illogica.
  • La presenza di una serie significativa di precedenti penali, specie se specifici, può legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
  • Ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente, il giudice deve valorizzare il dato ponderale, il grado di purezza, il numero di dosi ricavabili, il valore economico e il contesto concreto dell'operazione; oltre una determinata soglia, la valutazione resta rimessa al prudente apprezzamento del merito.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito del trattamento punitivo quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo coerente, delle ragioni del diniego delle attenuanti e del riconoscimento dell'aggravante.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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