Cassazione Penale, Ordinanza n. 11505/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito sulla responsabilità per i reati in materia di stupefacenti e sulla quantificazione della pena è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello per la partecipazione a un'importazione di circa 60 kg di cocaina occultati in un container proveniente dall'Ecuador e sbarcato nel porto di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito, secondo il ricorrente, avrebbe errato nel non valorizzare la sua incensuratezza e le difficoltà economiche. La Cassazione ha però ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che la gravità del fatto, l'ingente quantità di stupefacente, le modalità della condotta, la pianificazione notturna per eludere i controlli e l'assenza di segni di resipiscenza giustificavano il diniego delle generiche. È stato inoltre rilevato che la pena era già stata ridotta per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p. e per l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice di riferimento per la condotta di importazione di sostanza stupefacente, contestata in concorso.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante dell'ingente quantità di stupefacente, ritenuta applicabile in ragione dei 60 kg di cocaina sequestrati.
Aggravante esclusa in appello, con conseguente riduzione della pena.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti e logicamente coerenti quali la gravità del fatto, l'ingente quantità della sostanza, le modalità organizzate e spregiudicate della condotta e l'assenza di resipiscenza dell'imputato.
- La mera incensuratezza e le generiche difficoltà economiche non impongono, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo essere superate da elementi di segno opposto più significativi sul piano della personalità e della gravità del reato.
- Quando il motivo di ricorso si risolve in una contestazione della valutazione di merito sulla pena e sulle generiche, in presenza di motivazione congrua e non illogica, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- L'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente può sorreggersi sul dato quantitativo della droga sequestrata e sulle modalità dell'operazione criminale, specie se svolta con pianificazione e finalità elusiva dei controlli.
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