Cassazione Penale, Ordinanza n. 11487/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda nasce da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e divenuta irrevocabile. Dopo la notifica dell'ordine di esecuzione, la difesa ha chiesto alla Corte d'appello la rescissione del giudicato o, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare, deducendo che il difensore fiduciario non avrebbe mai ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio e degli altri atti introduttivi. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe integrato una nullità assoluta, con lesione del diritto di difesa, impedendo la valida formazione del titolo esecutivo e il decorso del termine per impugnare. Il ricorso per cassazione censurava quindi l'ordinanza della Corte d'appello per inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata considerata la nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della dedotta nullità, ma ha ritenuto che l'istanza, pur formalmente proposta come richiesta di restituzione nel termine o rescissione del giudicato, investisse in realtà la validità del titolo esecutivo e dovesse quindi essere qualificata come incidente di esecuzione. Ne è conseguito che la competenza a decidere non spettava alla Corte d'appello, ma al giudice dell'esecuzione del Tribunale che aveva emesso la sentenza. Gli atti sono stati pertanto trasmessi al Tribunale di Pistoia per la decisione.
Norme richiamate
La restituzione nel termine presuppone la ritualità dell'atto cui il termine è collegato; se si deduce invece una nullità che impedisce il decorso del termine, il rimedio non è la restituzione in termini ma l'incidente di esecuzione.
art. 665, comma 1, cod. proc. pen.
La competenza a conoscere delle questioni relative alla validità esecutiva della sentenza e alla formazione del titolo spetta al giudice dell'esecuzione del tribunale competente.
art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020
Indica la modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto.
Richiamato per la disciplina della trattazione scritta del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'istanza, pur denominata come richiesta di restituzione nel termine o rescissione del giudicato, mira in sostanza a far valere una nullità della vocatio in iudicium o degli atti introduttivi del processo che inciderebbe sulla formazione del titolo esecutivo, essa va qualificata come incidente di esecuzione.
- La restituzione nel termine è rimedio compatibile solo con un atto validamente formato e regolarmente notificato; se invece si deduce una nullità radicale dell'atto presupposto, non vi è una decadenza da rimettere e il rimedio corretto è quello esecutivo.
- Le questioni sulla validità esecutiva della sentenza e sulla regolare formazione del titolo esecutivo appartengono alla competenza del giudice dell'esecuzione, non del giudice dell'impugnazione ordinaria.
- Ai fini della qualificazione dell'istanza conta il contenuto sostanziale della domanda e non il nomen iuris utilizzato dalla parte.
Come è indicizzato
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