Cassazione Penale, Ordinanza n. 11508/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per omessa dichiarazione di somme percepite nel 2017 e nel 2018. Il ricorso deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza l'insufficienza o l'erroneità della valutazione circa la consapevolezza e la volontà di omettere la dichiarazione delle somme incassate, anche in relazione al successivo reinvestimento delle stesse. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, e che la motivazione della Corte territoriale fosse логicamente e giuridicamente corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo immune da manifesta illogicità, affermando che l'imputato, consapevole della rilevante entità delle somme vinte, pari a euro 206.053,53 per il 2017 e a euro 138.437,54 per il 2018, le aveva deliberatamente omesse nella dichiarazione. È stato inoltre escluso rilievo al reinvestimento di tali somme, poiché la loro disponibilità, superiore alla soglia prevista dalla legge, impediva comunque di fruire del reddito di cittadinanza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo implicitamente dal tema della motivazione e della valutazione del vizio dedotto; dalla decisione emerge il principio per cui la motivazione immune da manifesta illogicità non è censurabile in cassazione.
Non citato espressamente, ma la decisione afferma che la disponibilità di denaro superiore alla soglia di legge impedisce di fruire del beneficio del reddito di cittadinanza; non riguarda direttamente la particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata contiene una motivazione non affetta da manifesta illogicità e coerente con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
- Ai fini del reato di omessa dichiarazione di redditi rilevanti, la consapevolezza della rilevante entità delle somme percepite e la scelta deliberata di non dichiararle integrano l'elemento soggettivo richiesto.
- Il successivo reinvestimento delle somme omesse non elide la rilevanza penale della condotta né neutralizza gli effetti ostativi derivanti dalla disponibilità di importi superiori alla soglia prevista dalla legge per il beneficio richiesto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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